La Commissione europea con il regolamento 56, pubblicato il 16 gennaio 2013, autorizza le Pat ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali proteine per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farina di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di mangimi per non ruminanti. Il Regolamento dispone quindi la sostituzione dell’allegato IV (Alimentazione degli animali) del regolamento (CE) n. 999/2001, con un nuovo allegato. La questione dell’osservanza del divieto di riciclaggio all’interno della specie, infatti, non si pone nella produzione acquicola in quanto le prescrizioni esistenti in materia di canali di distribuzione per le farine di pesce utilizzate per alimentare le specie d’acquacoltura hanno già dato prova della loro efficacia.
Dal 2001, anno della pubblicazione del. Reg. 999/2001, la Commissione aveva fatto divieto di usare proteine animali da ruminanti per ruminanti; ma anche e più in generale, divieto di usare proteine animali trasformate (PAT) per non ruminanti (Allegato IV). Successivamente, con il Reg (UE). 1069 del 2009, si fa anche divieto del riciclaggio delle proteine animali intra-specie. Tale misura generale vieta la somministrazione ad animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, di proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie.
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 è stata adottata il 16 luglio 2010. La comunicazione concludeva che la revoca del divieto di utilizzare PAT derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti è ipotizzabile ( senza però abolire l’attuale divieto di riciclaggio all’interno della specie), purché esistano tecniche di analisi convalidate che consentano di determinare la specie di origine delle proteine e un corretto percorso di distribuzione delle PAT derivate da specie diverse. Il tema è complesso e spinoso, anche per la questione dello storico deficit di proteine per alimentazione animale in Europa. La questione centrale allora è la seguente: è oggi possibile discriminare tra proteine animali di ruminanti e non ruminanti (prima domanda) e tra proteine della stessa specie (seconda domanda)? Solo in caso di risposta affermativa, si sarebbe in grado di re-introdurle nell’alimentazione animale con un sufficiente livello di garanzia e sicurezza alimentare.
Laboratori e diversità delle proteine
Lo scorso 9 marzo 2012 il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull’analisi del DNA, che permette di rilevare tenori minimi di materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi ( 5 ). Tale metodo può essere impiegato per effettuare i controlli di routine sulle PAT e sui mangimi composti contenenti PAT, al fine di verificare l’assenza di proteine provenienti da ruminanti. Tuttavia, circa la differenziazione tra proteine di suini e pollame, non è stato possibile arrivare a strumenti diagnostici realmente discriminanti e affidabili.
Lo scorso 16 gennaio la Commissione ha pubblicato così un Regolamento in cui si chiarisce come, allo stato attuale, non esistano diagnostiche sufficientemente precise per stabilire la specie di origine delle proteine. Di conseguenza, non è possibile monitorare adeguatamente il rispetto del divieto inderogabile di cannibalismo intra-specie. E acconsentire all’uso di PAT di non ruminanti in alimentazione di non ruminanti.
La questione dell’osservanza del divieto di riciclaggio all’interno della specie non si pone nella produzione acquicola in quanto le prescrizioni esistenti in materia di canali di distribuzione per le farine di pesce utilizzate per alimentare le specie d’acquacoltura hanno già dato prova della loro efficacia.
È opportuno quindi autorizzare nuovamente le PAT – è scritto nel nuovo Regolamento – ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali proteine per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farina di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di mangimi per non ruminanti. La raccolta, il trasporto e la trasformazione di tali prodotti devono essere regolamentati rigorosamente al fine di evitare rischi di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti. Inoltre, occorre effettuare con periodicità regolare il prelievo e l’analisi di campioni di PAT e di mangimi composti contenenti tali proteine al fine di verificare l’assenza di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti.
Il divieto di alimentare le specie d’acquacoltura con PAT derivate da specie diverse dai ruminanti, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, deve pertanto essere soppresso. Nell’interesse della chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno sostituire l’intero allegato IV con l’allegato IV del presente regolamento.
Gli Stati membri e gli operatori economici del settore alimentare devono poter disporre del tempo necessario per adeguare le loro procedure di controllo alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento; è pertanto opportuno che il presente regolamento non entri in applicazione immediatamente dopo la sua entrata in vigore nel giugno 2013).
a cura C.Fo. – informazioni da sicurezzaalimentare.it – riproduzione riservata – 25 gennaio 2013