L’obbligo di pagamento entro 30 giorni, per le forniture di prodotti agroalimentari deperibili ed entro due mesi per i prodotti non deperibili, non riguarda: i conferimenti effettuati da imprenditori alle cooperative di cui sono soci; le forniture degli imprenditori alle organizzazioni di produttori (Op) a cui gli stessi operatori sono iscritti; le forniture di pescato effettuate tra imprenditori ittici. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nel decreto del ministro delle politiche agricole, recante le modalità applicative dell’articolo 62 della legge 27/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2012. Per quanto riguarda, invece, le forniture di prodotti soggetti a diversa tempistica di pagamento, al fornitore spetterà il compito di disporre fatture separate per differenti merceologie.
Mentre, in relazione al momento di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente (la cui conoscenza è rilevante perché è da quel momento che scatta il countdown dei pagamenti) in mancanza di certezza sulla data, si presupporrà che la stessa coincida con la data di consegna dei prodotti. Salvo prova contraria.
Il provvedimento è molto atteso dalla filiera, perché, sebbene l’obbligo di stipula di contratti in forma scritta per le forniture agroalimentari sia già in vigore, il dm attuativo è stato oggetto, fino all’ultimo, di limature da parte dei tecnici dei dicasteri delle politiche agricole e dello sviluppo economico.
I contenuti. Il dm, in primis ricorda che l’obbligo di pagamento in tempi certi, mediante vincolo di stipula di contratti di fornitura in forma scritta sia per il cedente sia per l’acquirente, riguarda esplicitamente la compravendita di prodotti agroalimentari, «la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana». Particolare non da poco, visti gli elevati volumi di import agroalimentare del Paese. Di più: il dm ribadisce che gli obblighi interessano soprattutto «le relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale». Cioè quelle con la gdo. I nuovi obblighi non interessano, ovviamente, le cessioni di prodotti, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
Tempistica di applicazione. Il dm chiarisce che la nuova disciplina si applica a tutti i contratti di vendita stipulati dal 24 ottobre scorso. Gli accordi in essere a quella data, invece, devono essere adeguati alla forma scritta e alle nuove disposizioni di legge, al massimo entro fine anno; dovranno quindi indicare esplicitamente «durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento». I nuovi obblighi scatteranno «dalla campagna agricola successiva», invece, per i contratti i cui termini di stipula siano già soggetti a specifiche norme Ue
Termini di pagamento e fatturazioni separate. Sui termini di pagamento, come detto, la legge prescrive due scadenze: per le merci deteriorabili un mese «dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture»; per le merci non deteriorabili transazioni entro 60 giorni. E specifica che, «in entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura». Con interessi che decorrono in automatico «dal giorno successivo alla scadenza del termine». A un saggio maggiorato del 2%.
Il dm conferma questa impostazione, ma aggiunge che «il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti». E, in relazione agli interessi dovuti al creditore nei casi di pagamento ritardato, spiega: «La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata ar, di posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Electronic data interchange (Edi) o mezzo equivalente».
Infine, due chiarimenti molto attesi dalla filiera. Il dm spiega che «in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo 62». Unica deroga la cessione di prodotti alcolici, per cui la norma esplicitamente prescrive che sia «fatta salva la specifica normativa prevista dall’art. 22 della legge 28/1999». E successive modificazioni.
ItaliaOggi – 26 novembre 2012