Arriva al Senato il nuovo testo che integra il vecchio provvedimento con nuove norme a completamento del “decreto Balduzzi”. Novità su parto, ordini, rischi sanitari, atto medico, cure palliative, personale sanitario, dirigenza ministero, farmaci, farmacie, accreditamento, standard e personale Iss. Ecco il nuovo testo e la relazione. Si tratta di una versione ampiamente riveduta dell’ex “ddl Fazio” sulla “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria”. Restano solo alcuni articoli originari, ma altri sono tutti nuovi e integrano il “decreto Balduzzi” recentemente convertito il legge. Il ministro della Salute ha trasmesso il nuovo testo oggi alla Commissione Igiene e Sanità.
Il Governo vorrebbe che la Commissione lo adottasse in sede deliberante, ma al momento c’è il no dell’Idv e l’indecisione della Lega per dare il via libera.
E’ partito oggi in commissione Igiene e Sanità al Senato il dibattito sul Ddl 2935 (Sperimentazione clinica e riforma degli ordini delle professioni sanitarie), relatori Michele Saccomanno (Pdl) e Lionello Cosentino Pd.
E i senatori hanno deciso di dare più tempo ai relatori per approfondire i temi sul tappeto in modo da arrivare dalla prossima seduta – che potrà essere convocata prima dell’apertura della sessione di bilancio – a un nuovo testo del disegno di legge che eviti, per quanto possibile, questioni riguardanti la presenza di oneri finanziari che potrebbero rallentare l’iter del provvedimento.
E l’ipotesi di lavoro per i relatori si basa su una bozza di 23 articoli che lasciano invariati solo pochi articoli dell’omnibus dell’ex ministro Fazio, aggiunge (o ripropone) molti argomenti che non hanno trovato spazio nel decreto Balduzzi e modifica le altre previsioni in ragione del fatto che la commissione molto probabilmente esamninerà il provvedimento in sede deliberante (l’avvio è ancora in sede referente).
Una vera e propria nuova, seconda riforma sotto il Governo Monti quindi, che con quella varata con la legge 189/2012 modifica sostanzialmente assetti e struttura del Ssn.
Gli articoli che restano uguali a quelli del testo originario sarebbero quelli relativi a: «Apparecchiature a risonanza magnetica», «Dispositivi in materia di ricerca sanitaria», «Disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria», «Istituto nazionale per le malattie infettive ” Lazzaro Spallanzani” di Roma», «Riordino delle disposizioni normative in materia di attività idrotermali», «Disposizioni in materia di formazione medico specialistica» (a questo articolo è stata aggiunta solo la previsione per i medici specializzandi dell’acquisizione della completa autonomia nell’ultimo anno di corso, delle responsabilità assistenziali), «Abolizione del requisite della specializzazione per l’accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale», «Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».
Quelli stralciati dal provvedimento, invece, perché già contenuti in successive norme dovrebbero riguardare: «Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico», «Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici», «( Assistenza sanitaria on line» (questo articolo in considerazione dell’avvio, presso il Ministero della salute, dopo il confronto con le Regioni, del tavolo tecnico per le attività di telemedicina e di teleconsulto),
Questi invece, in estrema sintesi, i contenuti dei nuovi articoli e le novità di quelli modificati.
Sperimentazioni. Il primo articolo modifica le previsioni dell’omnibus orginale adattandole alla legge 189/2012 e prevede in più nel rispetto dell’autonomia gestionale degli atenei, l’individuazione di criteri per percorsi formativi sugli studi clinici e sperimentazione dei farmaci e dei dispositivi medici e nell’ambito dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina. La formalizzazione di queste attività, rappresenta, secondo lòa relazione al provvedimento, solo l’individuazione di criteri (ci penserà un Dm dell’Istruzione di concerto con la Salute) per lo svolgimento dei corsi universitari da parte degli atenei.
Per quanto riguarda i comitati etici, poi, è prevista una disciplina differenziata per gli Irccs.
Controllo del dolore da parto. Si aggiornano i Lea prevedendo le prestazioni a favore del parto indolore anche mediante il ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale.
Riforma degli Ordini. E’ riscritto il capitolo relativo alla riforma degli Ordini non più sottoforma di delega, ma con un intervento diretto. Tra le novità c’è la possibilità di accorpamento di più Ordini (legata anche alla revisione del numero delle Province), la loro definzione come organi sussidiari dello Stato, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute.
Ordini delle professioni. Confermata anche la previsione di trasformazione dei Collegi delle professioni in Ordini: degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in cui l’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; delle ostetriche/i; dei tecnici sanitari di radiologia medica che saranno ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui farà anche parte la professione di assistente sanitario.
Professioni di biologo e psicologo. La loro vigilanza passa al ministero della Salute.
Esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica. E’ prevista, attraverso un’integrazione all’art. 348 del codice penale, una specifica sanzione nell’ipotesi di reato e con la destinazione dei beni mobili o immobili confiscati alle strutture pubbliche e private che prestano assistenza alle persone che versano in difficoltà economiche e sociali.
Monitoraggio dei rischi. Interamente riscritto, l’articolo prevede «senza nuovi o maggiori oneri», l’istituzione nelle aziende di unità operative dedicate all’individuazione dei fattori di rischio e allo studio delle necessarie soluzioni per la gestione e il loro superamento, anche per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il tutto seguirà linee guida approvate con un’intesa Stato-Regioni.
Trattamenti medico-chirurgici. Si tratta della definizione di «atto medico» per stabilire il fondamento della liceità della condotta del medico e quindi della sua irrilevanza penale se eseguita secondo le norme etiche e deontologiche e ritenuta necessaria per la salute del paziente.
Cure palliative. Si amplia la la sfera dei soggetti che possono operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate e che devono avere un’esperienza almeno quinquennale nel settore certificata dalla Regione sulla base di criteri da determinare con Dpcm che recepisce un’intesa Stato-Regioni.
Assunzioni di personale. Si consente alle aziende di avvalersi anche per il 2013 della possibilità di bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità di legge. E si prevede una parziale deroga al blocco del turn over delle regioni sottoposte a piano di rientro limitata al 25% e condizionata alla verifica da parte dei tavoli tecnici del raggiungimento degli obiettivi di piano e alla necessità di garantire i Lea , nel limite della programmazione economico- finanziaria delle Regioni.
Dirigenti del ministero della Salute. Pieno riconoscimento per loro della corrispondenza con la dirigenza sanitaria del Ssn e idonee tutele per tutte le categorie di personale del ministero, senza «nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Farmaci “onerosi”. L’AIFA avvierà dal mese successivo all’entrata in vigore della nuova legge, la procedura di ricontrattazione dei prezzi dei medicinali che giudicherà eccessivamente onerosi per il Ssn in rapporto al beneficio previsto. L’iniziativa consentirà di liberare, a favore di nuovi farmaci innovativi, risorse «che in questo momento sono allocate in maniera impropria». La norma prevede il passaggio in classe C) dei farmaci per i quali le aziende titolari non siano disposte a negoziare, entro sei mesi, il nuovo prezzo compatibile con le esigenze del Ssn.
Off label: il bevacizumab. L’articolo inquadra in un percorso «più chiaro e rigoroso» una situazione “di fatto”, consentendo alle Regioni di autorizzare specifiche strutture del Ssn a impiegare bevacizumab per uso intravitrale, sulla base della letteratura scientifica internazionale, sotto la responsabilità del medico curante e previo consenso informato del paziente.
Trasferimento delle farmacie. Si sopprime la previsione dell’istituzione della “pianta organica” come strumento ordinario di programmazione del servizio farmaceutico sul territorio e si stabiliscono specifici criteri per l’individuazione delle zone in cui aprire le nuove farmacie. Il trasferimento di una farmacia già aperta non fa più riferimento al perimetro della sede prevista in pianta organica, e ribadisce il criterio secondo cui i nuovi locali debbono distare almeno 200 metri dagli altri esercizi farmaceutici. Per quanto riguarda il problema dell’eccesso di farmacie in comuni “spopolati” per migrazione degli abitanti, la Regione potrà trasferire le farmacie soprannumerarie in parti del territorio carenti di assistenza farmaceutica.
Accreditamento. Per le strutture pubbliche e private si sostituisce l’atto di indirizzo e coordinamento, non praticabile con la modifica del titolo V della Costituzione, con un Dpcm d’intesa con la Stato-Regioni, con il quale definire ulteriori requisiti uniformi e direttivi rispetto a quelli già previsti per ottenere l’accreditamento istituzionale e la procedura per il relativo rilascio.
Standard. Modifiche procedurali, sempre per la riforma del Titolo V, allo strumento giuridico con cui fissare gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi dei Lea , prevendo invece del regolamento di Salute-Economia un Dpcm adottato d’intesa con la Stato-Regioni.
Trattamento previdenziale e assicurativo del personale Iss. Per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti dell’Istituto superiore di Sanità è previsto il mantenimento delle attuali modalità (senza passaggi ad amministrazioni ulteriori, come richiesto dall’Inail) amministrative con cui garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali al personale dipendente che continuerà quindi a essere assicurato nella forma della gestione per conto dello Stato.
da quotidianosanita.it e Il Sole 24 Ore sanità – 21 novembre 2012