Ritorno al passato sulle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio (tfs) dei dipendenti pubblici maturati dal 1° gennaio 2011. A chi ha percepito la prestazione secondo il regime del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr che aveva sostitutivo le vecchie regole, adesso ripristinate) verrà riliquidato il trattamento entro il 31 ottobre 2013, senza recupero delle somme erogate in eccedenza. Lo precisa tra l’altro l’Inps nel messaggio n. 18296 di ieri, con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap. La marcia indietro arriva dal dl n. 185/2012, in vigore dal 31 ottobre, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il permanere della ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori una volta cambiate le regole di calcolo del tfs.
In particolare, il citato dl ha abrogato la norma che stabiliva questo cambio di regole (articolo 12, comma 10, del dl n. 78/2010), con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011.
Al contempo, inoltre, ha stabilito la riliquidazione d’ufficio entro un anno (entro il 31 ottobre 2013) di tutti i tfs liquidati in base alle nuove, e adesso abrogate, regole, ma senza procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. Inoltre, con il dietrofront la norma ha disposto pure l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti, nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione.
Ritorno al passato per le future prestazioni. La novella legislativa, spiega l’Inps, ripristina le vecchie norme in materia di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità; indennità buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato; indennità anzianità ai dipendenti di enti pubblici non economici e altre amministrazioni). Tuttavia, precisa l’Inps, in attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i tfs da definire dopo il 31 ottobre 2012 verranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.
La riliquidazione dei trattamenti già erogati. La novella legislativa, prosegue l’Inps, dispone inoltre che i tfs relativi a cessazioni di lavoro dopo il 31 dicembre 2010 e liquidati entro il 30 ottobre 2012 verranno riliquidati d’ufficio entro un anno (entro il 31 ottobre 2013). Qualora in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato, l’Inps non procederà al recupero della somma eccedente. Inoltre, non verranno poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro.
Resta la ritenuta (2,5%) sui dipendenti. Permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso. Quando c’è stato il cambio delle regole di calcolo, le amministrazioni hanno continuato a praticare la ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori. A seguito del dl n. 185/2012, spiega l’Inps, nulla cambia in tema di obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 e sia per i dipendenti in servizio che per quelli cessati dopo il 31 dicembre 2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10% a carico amministrazione e 2,5% del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,6% a carico amministrazione e 2,5% del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.
Pertanto, i processi pendenti aventi a oggetto la restituzione del contributo obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori si estinguono di diritto. Mentre le sentenze eventualmente emesse, escluse quelle passate in giudicato, restano prive di effetto (ItaliaOggi)
Regole «ante 2010» per il Tfs degli statali
Il trattamento di fine servizio (Tfs) dei dipendenti pubblici continuerà a essere calcolato secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2010. Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 223/2012 che ha dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 12 comma 10 del Dl 78/2010, l’Inps ha emanato le prime istruzioni operative (messaggio 18296 di ieri) a seguito del Dl 185/2012 che ha abrogato retroattivamente la norma oggetto di censura.
Fino al 2010, i trattamenti di fine servizio (buonuscita per gli statali ex Enpals e indennità premio servizio per gli enti locali/sanità ex Inadel) erano calcolati prendendo a riferimento la retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio per gli statali, mentre per gli altri valeva la retribuzione dell’ultimo anno. Tale importo, rapportato all’80%, costituiva la base di calcolo da moltiplicare per gli anni utili per i quali vi era stato versamento della contribuzione. Era considerato anno intero la frazione non inferiore a sei mesi e un giorno, tralasciando quelle inferiori. L’importo veniva a sua volta diviso per 12 o per 15 a seconda se la prestazione era a carico dell’ex Enpas oppure ex Inadel.
Con la manovra estiva del 2010, al fine di contenere ulteriormente i costi del pubblico impiego, si stabilì che con effetto dal 1° gennaio 2011 per i lavoratori della pubblica amministrazione, ai quali il computo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati non era già regolato in base a quanto previsto per il personale in regime di Tfr (articolo 2120 del codice civile), il calcolo dovesse avvenire in base alle regole civilistiche, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
Il decreto stabilisce, altresì, che i trattamenti saranno riliquidati d’ufficio entro un anno dall’entrata in vigore e – in ogni caso – non si provvederà al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. In attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche, i Tfs saranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle sole anzianità maturate fino al 31 dicembre 2010. (Il Sole 24 Ore)
10 novembre 2012