Oggi in commissione Affari sociali della Camera il nuovo testo dell’articolo 1 sulle cure primarie e sulla mobilità del personale Asl a cui ieri hanno lavorato i relatori dopo un incontro tra Regioni e ministero della Salute. Il testo del decretone con le modifiche approvate fino all’8 ottobre. E in attesa del voto è arrivato ieri (ma non è stato votato) anche un emendamento dei relatori al capitolo sulle nomine di manager e primari, elaborata tenendo conto dei numerosi emendamenti presentati. L’emendamento prevede, per quanto riguarda la scelta dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario (Ssn), che questi siano nominati dalle regioni, attingendo da un elenco di idonei costituiti «secondo modalità e criteri individuati dalla regione «da parte di una «commissione costituita dalla regione medesima», composta in prevalenza da esperti di istituzioni scientifiche indipendenti. Il nuovo testo dell’articolo 1.
Nella versione Balduzzi la commissione non veniva costituita dalle Regioni.
Gli elenchi di idonei saranno aggiornati ogni due anni, secondo la nuova versione del testo. Prima non c’era scadenza temporale. E potranno accedere alle cariche anche gli over 65. Cosa non prevista dal Dl Balduzzi che dava i 65 anni come limite massimo per la nomina. Per quanto riguarda la nomina dei primari la commissione che dovrà effettuare la selezione si arricchisce «anche del direttore sanitario», ha spiegato Livia Turco, «dell’azienda interessata». La commissione elegge un presidente il cui voto prevale in caso di parità nella deliberazione. Nell’emendamento c’é poi una norma per favorire il pensionamento del personale tecnico e amministrativo «per fare spazio ai giovani», spiega ancora Turco.
Ieri intanto sono stati votati emendamenti all’articolo 12 relativo ai farmaci (interamente riscritto: si veda testo ricostruito), 13 sui medicinali omeopatici anche veterinari, 14 sugli enti sanitari e 15 sui trasferimenti delle funzioni di assistenza del personale navigante, al quale però sono stati aggiunti due ulteriori articoli. Il primo riguarda il prezzo di riferimento dei beni e servizi che viene compreso tra il 5°, il 10°, il 20° o il 25° percentile (oggi tra 10 e 25) e il secondo che prevede la possibilità di sblocco del turn over nelle Regioni con piani di rientro nel limite del 20% se questo serve a garantire i Lea e prevede regole per la stabilizzazione del personale precario.
Cure primarie, parola alle Regioni: ecco in anteprima esclusiva il testo del nuovo articolo 1 del decretone
Sono le Regioni che definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria. Con studi monoprofessionali o multiprofessionali (di preferenza), che condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida e audit. Il testo del nuovo articolo 1 sulle cure primarie del decreto legge 158/2012. Le Regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie e del sociale e il tutto deve funzionare tutti i giorni della settimana per tutto l’arco della giornata anche grazia a una rete di poliambulatori territoriali dotati di strumentazioni di base e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere.
I medici dovranno aderire d’obbligo al sistema informativo nazionale e partecipare all’implementazione della ricetta elettronica.
Il personale delle aggregazioni territoriali è convenzionato con il Ssn, ma le Regioni possono prevedere la presenza presso le strutture territoriali di personale dipendente in posizione di comando «ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza».
E per gli Mmg c’è il ruolo unico disciplinato dalla convenzione nazionale.
Con un’ampia premessa che detta regole in questi termini e dà il comando delle cure alle Regioni, aggiunta a molte parti del “vecchio articolo 1”, si presenta la riscrittura delle norme sull’assistenza territoriale che oggi fa il suo ingresso alla commissione Affari sociali della Camera e che www.24oresanita.com è in grado di anticipare in esclusiva.
Per il resto l’articolo è quasi quello scritto nel decreto pubblicato in Gazzetta, tranne alcune soppressioni e l’aggiunta della previsione della possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per specifiche attività assistenziali per i cronici secondo modalità definite sempre a livello regionale.
Nel nuovo testo si legge anche che entro 180 giorni dalla conversione in legge del decreto si dovranno adeguare le convenzioni di Mmg, pediatri e specialisti solo per gli aspetti organizzativi e normativi e sempre nel limite «dei livelli remunerativi» fissati dagli accordi. Una convenzione “leggera” insomma. E nello stesso termine Salute, Economia, sentite le Regioni e i sindacati, dovranno disciplinare il ruolo unico.
Resta nel testo la previsione della possibilità di mobilità del personale da parte delle Regioni.
Sole 24 Ore sanità – 9 ottobre 2012