Nuova nota del Ministero della Salute il 5 ottobre sulle misure straordinarie per la sorveglianza e il controllo dell’influenza aviaria H2N5 Lpai in Nord Italia. Tale nota sostituisce e modifica la precedente del Ministero (emessa il 17 settembre). L’adeguamento delle misure si rende necessario visto che i virus hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree ad elevata densità avicola. E alla luce del fatto che la limitazione delle movimentazioni degli animali vivi si è dimostrato uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus. Per quanto riguarda la Regione Lombardia viene disposto, quindi, il divieto di movimentazione dei tacchini da carne, ad eccezione dei pulcini di un solo giorno, dalla Regione verso il restante territorio nazionale, comunitario e Paesi terzi per un periodo di almeno 10 giorni.
Monitoraggio straordinario e controlli pre-carico. Nelle Regioni Veneto, Emilia-Romagna,e Lombardia e Piemonte dovranno essere effettuati nell’arco di 10 giorni controlli sierologici e virologici, negli allevamenti di tacchini da carne di età superiore ai 30 giorni, I controlli per ogni singolo allevamento saranno ripetuti con cadenza quindicinale. Per le stesse Regioni la movimentazione fuori regione di riproduttori e galline ovaiole,anatre e oche, sia da vita che da macello, è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico. La movimentazione
Per la movimentazione dei tacchini da carne fuori regione controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico e controlli ogni 96 ore fino al completamento del carico. Per la Regione Veneto e la Regione Lombardia la movimentazione dei tacchini da carne intra-regione è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico. Lombardia e Veneto dovranno individuare le aree a maggio rischio di diffusione dell’infezione nelle quali disporre il blocco degli accasamenti negli allevamenti di tacchini da carne. A queste si aggiungono ulteriori misure restrittive che dovranno essere messe in atto dai servizi veterinari delle Asl
La nota ministeriale detta inoltre misure alle aziende avicole per la biosicurezza e la separazione funzionale delle attività del personale e dei mezzi tra Lombardia e Veneto.
La nota ministeriale è accompagnata da una nota della Regione Veneto (prot. 451949 del 8/10/12) nella quale si comunica:
– il “rafforzamento” dei campionamenti pre-carico (prima delle movimentazioni INTRA-regionali) nei tacchini da carne provenienti dalla ex zona di vaccinazione ed ex zona di monitoraggio intensivo per LPAI;
– la definizione (anzi: la conferma) di “territorio regionale a rischio” nei confronti del divieto di accasamento tacchini da carne e divieto accasamento sessi misti.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 8 ottobre 2012 – riproduzione riservata