Alt alla proroga per telefono dei certificati di malattia. I medici di famiglia non possono farlo neppure se hanno visitato il paziente pochi giorni prima, verificando di persona lo stato di malattia. Parola della V sezione penale della Cassazione (sentenza n. 18.867/2012), che ha confermato la condanna di un generalista di Milano per aver compilato un faslo certificato con cui prorogava la prognosi di decorso della malattia di una paziente. La colpa del medico, secondo la Corte d’appello di Milano che si era espressa sulla vicenda il 14 febbraio 2011 ribaltando il verdetto di primo grado, è stata proprio quella di non aver visitato la donna limitandosi a certificare la persistenza della patologia sulla sola base dei sintomi che la paziente gli aveva riferito al telefono.
Invano il camice bianco si è difeso in Cassazione sostenendo che aveva visitato la paziente solo quattro giorni prima e che dunque gli era sembrato credibile il protrarsi del malessere.
I Supremi giudici sono stati categorici: «Non è consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti». Sono quindi «irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente». Che è stata condannata insieme al generalista per aver utilizzato la falsa certificazione per giustificare la sua assenza dal lavoro.
Il Sole 24 Ore Sanità – 16 maggio 2012