L’Imu e la cedolare secca fanno slittare la presentazione del modello 730. A stabilirlo è un decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato ieri. Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha quindi tempo fino al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista. Il testo del decreto che proroga i termini. Sono oltre 18 milioni i lavoratori dipendenti e i pensionati che utilizzano il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. Il provvedimento che proroga la scadenza, inoltre, la proroga dei termini per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente, che slitta dal 31 maggio al 2 luglio.
Quest’anno il modello 730 presenta numerose novità, che vanno dal quadro in cui dichiarare le locazioni di immobili assoggettate alla cedolare secca alle detrazioni per i bonus fiscali del 36 e del 55%, dalla possibilità di compensare in F24 l’eventuale credito risultante dal modello per l’Imu al contributo di solidarietà che tocca chi ha redditi superiori a 300mila euro.
Il provvedimento che proroga la scadenza del 730 prevede, inoltre, la proroga dei termini per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente, che slitta dal 31 maggio al 2 luglio. Il nuovo scadenzario per i Caf e i sostituti d’imposta è dunque: entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio. Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio
L’Imu al debutto
Uno dei motivi che ha determinato il rinvio dei termini per la consegna del 730 è l’imposta municipale sugli immobili, cioè l’Imu, che ha sostituito dal 2012 la vecchia Ici applicata fino al 2011. Alla nuova imposta è dedicato l’ultimo quadro – «I» – del modello 730/2012, prima della firma della dichiarazione. I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, compilando il quadro «I» del 730/2012, possono usare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il modello F24, il versamento dell’Imu dovuta per il 2012. In questo caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento Imu.
Danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a 12 euro, se derivano dalla richiesta di usare parte del credito per il pagamento del debito Imu e se risultano nel prospetto di liquidazione modello 730-3, nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia fornito assistenza diretta o nel risultato contabile modello 730-4 quando l’assistenza sia stata prestata da un Caf o da un professionista abilitato (paragrafo 10, «conguagli», della circolare 14/E del 14 marzo 2011). Se il contribuente barra la casella 1 del quadro «I», ovvero se l’importo indicato nella casella 2 è uguale al credito che risulta dalla dichiarazione, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, per il pagamento del proprio debito ai fini Imu ciascuno dei coniugi può usare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.
La cedolare secca
Da quest’anno, inoltre, nel quadro «B» del 730/2012 devono essere dichiarate le locazioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) assoggettate alla cedolare secca, la quale prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva fissa del 21% (19% per i contratti concordati) al posto dell’Irpef progressiva in base agli scaglioni di reddito. Inoltre, nelle colonne 6 e 7 del rigo F1 del 730 deve essere indicato l’importo dei versamenti eseguiti autonomamente con modello F24 a titolo di acconto della cedolare secca 2011 (codici tributo 1840 e 1841).
ilsole24ore.com – 27 aprile 2011