Nella valutazione sulla convenienza della scelta riveste grande importanza la collocazione temporale degli anni di studio recuperati a contribuzione. E prima o dopo il 1996 fa una bella differenza. Chi sta riscattando il corso legale di laurea, soprattutto dopo la riforma Monti, ha oggi diversi dubbi sul valore di tale scelta. Peraltro c’è chi ha fatto il servizio militare e crede che tale periodo valga ancora. Ecco le risposte di due professionisti che collaborano con L’Esperto Risponde del Sole 24 Ore. «Molti laureati si chiedono se valga ancora oggi la pena di riscattare la laurea impegnandosi a sostenere un onere finanziario spesso considerevole a fronte di una pensione che si prospetta sempre più lontana e sempre meno ricca».
«Oggi più che mai è necessario ponderare attentamente tutti i pro e i conto prima di decidere. Di certo, la convenienza del riscatto va valutata anche (e soprattutto) in riferimento alla collocazione temporale dei periodi di studio riscattati. Prima o dopo il 1996 fa una bella differenza, con i sistemi di calcolo retributivo, misto o contributivo. In particolare, va ricordato che la legge Salva Italia (214/2011), all’articolo 24, comma 11, ha previsto per i soggetti contributivi puri (cioè quelli senza alcuna anzianità contributiva antecedentemente il 1° gennaio 1996) la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a un’età inferiore rispetto alla generalità dei lavoratori, ferma restando la possibilità di cessare al compimento dell’anzianità contributiva prevista tempo per tempo (ex 40 anni).
Di fatto, oltre alla pensione di vecchiaia e quella anticipata, solo per i contributivi puri è prevista una pensione anticipata – a domanda – al compimento di un’età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito richiesto per l’ottenimento della pensione di vecchiaia.
Tali requisiti subiranno l’adeguamento alla speranza di vita. I soggetti contributivi potranno conseguire la rendita pensionistica al compimento del requisito anagrafico di 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva. A tal fine sarà utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. L’importo dell’assegno pensionistico dovrà essere non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale (per il 2012 circa 1.200 euro).
Il riscatto di un periodo, collocato temporalmente prima del 1996, facendo mutare il sistema di calcolo da contributivo a misto, comporterà l’impossibilità per l’interessato di poter accedere al pensionamento in modo anticipato. Qualora il soggetto optasse per il riscatto – precludendosi la possibilità di accedere alla pensione con un’età anagrafica inferiore – otterrà un assegno di maggior importo legato alla quota A e/o B di pensione.
Dal Sole 24 Ore – 23 aprile 2012