La Regione Veneto, con delibera numero 513 approvata nella seduta di giunta del 3 marzo, ha aggiornato le disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale. Le nuove disposizioni sostituiscono integralmente, infatti, le linee guida approvate con la deliberazione 2950 dell’11 ottobre. Della delibera 513 fanno parte integrante l’Allegato A, relativo alle “Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale”, costituisce parte integrante, e gli allegati B e B1, che contengono la modulistica specifica da impiegare per la registrazione delle strutture che effettuano la vendita diretta di latte crudo.
Sulla base degli sviluppi intervenuti, dei dati raccolti e delle esperienze maturate, si è reso necessario aggiornare in parte il testo del provvedimento (DDR n. 510/2008 e DDR n. 18/2009), e fornire alcuni chiarimenti, a seguito di espresse richieste pervenute dai Servizi territoriali e dagli operatori del settore. Inoltre, sono intervenuti negli ultimi anni vari provvedimenti ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni. Tra l’altro, oltre al consumo di latte crudo, soprattutto bovino, si sta riscontrando da parte di alcune categorie di consumatori una richiesta sempre maggiore di latte di asina, incoraggiata da progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche in merito alla sua validità come alimento, in particolare nella prima infanzia nei casi di allergie alimentari, ma anche in campo geriatrico. Tuttavia, non esistono disposizioni normative specifiche su questa matrice alimentare, né sull’allevamento asinino finalizzato alla produzione di latte crudo per il consumo diretto.
Da qui la necessità di «definire alcuni aspetti riguardanti le condizioni di produzione e commercializzazione, per assicurare la qualità igienico sanitaria del latte di asina prodotto e la tutela della salute del consumatore, attraverso il controllo dello stato sanitario e di benessere degli animali negli allevamenti e l’igiene di tutto il processo produttivo».
«È, inoltre necessario responsabilizzare i produttori primari e gli operatori del settore alimentare – si legge in delibera – poiché il desiderio di mantenere inalterate tutte le proprietà e le caratteristiche nutrizionali e organolettiche del latte si combina con l’esigenza di un rispetto assolutamente rigoroso di norme igieniche in fase di mungitura, conservazione e trasporto, al fine di salvaguardare la salute del consumatore finale. Risulta, infine, necessario prevedere la corretta informazione del consumatore riguardo al latte crudo, anche con l’indicazione, sulle macchine erogatrici e il rilascio presso le aziende di produzione, di una serie di informazioni comprendenti le modalità di adeguata conservazione e le precauzioni d’uso, in particolare per quei soggetti che possono essere considerati a rischio come, ad esempio, bambini e persone debilitate o affette da malattie immunodepressive o gastrointestinali.
Le aziende agricole che producono latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale devono essere sottoposte a controlli ufficiali effettuati da parte dei Servizi Veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, sanità animale, benessere animale, igiene.
a cura di C.Fo – 9 aprile 2012 – riproduzione riservata