Pronte le regole per rendere omogenea da Nord a Sud Italia l’offerta formativa continua destinata ai medici e al personale sanitario. A concretizzare il passaggio indispensabile a rendere operativo il passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento dei provider Ecm – sancito con l’accordo Stato-Regioni del novembre 2009 – è il testo di un nuovo accordo che la conferenza Stato-Regioni dovrebbe licenziare entro aprile. In esso sono contenute tutte le regole necessarie a mettere in moto la macchina della formazione continua che consentirà al popolo della Sanità di procurarsi i 150 crediti previsti per il triennio 2011-2013. Lo schema reca infatti in allegato i documenti approvati a fine gennaio dalla commissione nazionale Ecm. Il testo all’esame della Stato Regioni. Leggi lo schema di intesa sulle linee guida
Che teneva conto delle osservazioni del comitato tecnico delle Regioni per allineare tutte le attività territoriali, a partire dai criteri guida per l’accreditamento dei provider che dovranno essere utilizzati da tutti gli enti accreditanti (nazionale, regionali e provinciali) con manuali che dovranno comunque essere validati dalla Commissione Ecm.
Tra i requisiti figurano puntigliose indicazioni sulle caratteristiche del soggetto richiedente, l’organizzazione generale e le risorse, la qualità dell’offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità. E ovviamente si pretende la massima chiarezza su sponsorizzazioni e patrocini dell’attività svolta.
Il percorso è complesso e prevede due fasi: l’accreditamento provvisorio, concesso entro sei mesi dopo la verifica dei requisiti e valido due anni e l’accreditamento standard, che può essere richiesto dopo i primi 12 mesi se il provider vanta una esperienza almeno triennale in materia; dopo 18 per i neo-provider. Ma il patentino non varrà sine die: l’ente accreditante dovrà visitare ogni anno almeno il 10% dei soggetti selezionati, verificando il permanere dei requisiti richiesti.
Nel frattempo a vigilare ci sarà anche il Comitato di garanzia istituito in seno alla Commissione Ecm che avrà l’incarico di verificare le inclinazioni dei soggetti privati non erogatori di prestazioni sanitarie che si avvalgono di sponsor per l’attività di formazione continua: dovranno subire controlli ravvicinati per verificare che gli interessi commerciali non prevalgano rispetto a quelli del Ssn. Chi supera gli esami del caso sarà incluso nell’albo nazionale dei provider curato dalla Commissione Ecm che annoterà le eventuali criticità segnalate dagli organismi di controllo e monitoraggio ai fini del mantenimento del patentino. Gli enti accreditanti dovranno avviare tutte le procedure entro un anno dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
Nel frattempo, però, per non interrompere l’ingranaggio della Formazione continua, proseguiranno anche gli accreditamenti degli eventi e dei progetti formativi aziendali, ma solo per i provider che hanno validato la domanda di accreditamento e solo per i primi sei mesi dalla presentazione della documentazione richiesta.
Per quanto riguarda il debito formativo, l’accordo prevede accanto ai 150 crediti obbligatori (50 annui, minimo 25 massimo 75) la possibilità per tutti i professionisti di riportare fino a 45 crediti dal triennio precedente e consente una maggiore flessibilità ai liberi professionisti.
Un documento ampio e articolato che riassume e definisce tutte le norme prodotte nel passaggio tra la prima fase Ecm, quando venivano accreditati i singoli eventi, e la situazione attuale, che prevede l’accreditamento dei provider, introducendo anche alcune novità sia riguardo alle materie dei corsi organizzati da Ordini e Collegi, sia sulle scelte formative dei singoli professionisti.
Il documento, messo a punto da tecnici dell’Agenas, del ministero e delle Regioni, dovrebbe essere perfezionato in una riunione fissata dopo la pausa pasquale, per poi approdare in Conferenza Stato Regioni entro il mese di aprile.
Sono sette gli argomenti presi in esame: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider, a livello nazionale e regionale; l’istituzione dell’Albo dei provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma Ecm; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità; le regole per i liberi professionisti.
Linee Guida per i Manuali di Accreditamento dei provider
Le Linee Guida definiscono i requisiti minimi richiesti per accreditare un soggetto organizzatore di eventi formativi, ovvero un provider, che erano già stati anticipati nel Forum Ecm di Cernobbio.
Sono indicate minuziosamente le caratteristiche societarie dell’aspirante provider, le risorse finanziarie e organizzative che deve dimostrare di avere, le procedure per il controllo della qualità dell’offerta formativa.
Misure precise anche in tema di sponsorizzazioni, che non devono sovrapporsi ai momenti formativi, e conflitto di interesse di provider e docenti.
Soddisfatti questi requisiti i provider avranno un accreditamento provvisorio valido al massimo per due anni. L’accreditamento definitivo potrà essere richiesto dopo 12 mesi, per i soggetti che hanno almeno tre anni di esperienza nel campo, o 18 mesi, per i nuovi provider.
Inoltre ogni anno il 10% dei provider dovrà essere ispezionato dall’Ente che lo ha accreditato (commissione nazionale, regionale o provinciale) per verificare requisiti e qualità.
Le Linee Guida saranno la base per la definizione dei Manuali di accreditamento a livello regionale, che saranno poi vagliati dalla Commissione nazionale Ecm, e che dovranno rispettare i criteri fondamentali già definiti negli Accordi Stato Regione e riguardanti: l’attribuzione di crediti per evento; la qualità della formazione; la garanzia di indipendenza dell’evento formativo. Nel caso in cui il Manuale Regionale, valutato dal Comitato Tecnico delle Regioni, non rispetti i criteri previsti, i crediti acquisiti attraverso i provider accreditati in quella Regione non avranno validità a livello nazionale.
Albo nazionale dei provider
L’Albo sarà curato dalla Commissione nazionale Ecm e includerà sia i provider accreditati a livello nazionale che quelli accreditati a livello regionale o provinciale. Nell’Albo saranno raccolte anche le segnalazioni di criticità rilevate dal sistema di controllo della qualità.
Crediti formativi per il triennio 2011-2013
Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75. Sarà possibile farsi riconoscere anche un massimo di 45 crediti riportati dal triennio precedente 2008-2010.
Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, con un minimo di 15.
Maggiore flessibilità sui crediti annui per i liberi professionisti (vedi sotto).
Ordini e Collegi
Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni, oltre ad avere un ruolo nella certificazione della formazione, hanno un ruolo attivo nell’organizzazione di corsi. Accanto alle materie “proprie” di questi soggetti istituzionali (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la possibilità che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in modo da non superare il 50% dell’offerta complessiva.
Obiettivi formativi
Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi dei corsi, che vanno a comporre il “dossier formativo individuale di ciascun professionista, che dovrà bilanciare obiettivi formativi di sistema (con tematiche valide per tutti), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività).
Indicati come di particolare rilievo per il Ssn e i Ssr le tematiche legate all’umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali.
Non potranno rientrare nel sistema Ecm i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. Le medicine non convenzionali, limitatamente a fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, agopuntura, ayurvedica e medicina antroposofica, potranno rientrare solo nei corsi rivolti a medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti.
Controlli, verifiche e monitoraggio della qualità
Gli organismi di controllo sono due. Il Comitato di garanzia, già previsto dall’accordo Stato Regioni del 2009, costituito in seno alla Commissione nazionale Ecm e composto di 5 membri. In analogia le Regioni e le Province potranno approntare Comitati di Garanzia locali.
Confermati anche i compiti dell’Osservatorio nazionale sulla formazione continua, previsto già nel 2007, e “replicato” poi negli Osservatori regionali.
L’anagrafica dei crediti formativi resta competenza del Cogeaps, il Consorzio che fa capo agli Ordini e alle Associazioni professionali.
Liberi professionisti
I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.
LEGGI LO SCHEMA DI INTESA STATO-REGIONI SULLE LINEE GUIDA
Da: Il Sole 24 Ore sanità e Quotidiano sanità – 3 aprile 2012