Il Governo discuterà a un tavolo con i sindacati la possibilita’ di applicare la riforma del mercato del lavoro agli statali. Lo ha dichiarato il ministro della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi spiegando che si parlera’ di tutte le “possibili convergenze” tra settore pubblico e settore privato, e “non soltanto dell’articolo 18”. «Capiremo se la disciplina può essere convergente, compatibilmente con i vincoli della Costituzione», ha affermato il Ministro. La discussione sulle possibili convergenze «deve essere però a tutto tondo, non possiamo limitarci all’articolo 18», ha spiegato il Ministro, aggiungendo con ciò che bisogna parlare ad esempio «anche della flessibilità in entrata. Il settore pubblico e’ un datore di lavoro molto particolare».
Patroni Griffi ha quindi specificato che di queste peculiarita’ se ne discutera’ al tavolo finalizzato alla stipula di un “protocollo sul lavoro pubblico”, di cui si e’ parlato proprio la scorsa settimana in un incontro cui hanno preso parte i sindacati, Regioni, Upi e Anci. In quella sede, il Ministro aveva parlato di un documento di “prospettiva” che tenga conto delle criticita’ del momento, ma anche dei cambiamenti necessari, nell’ottica della “massima convergenza e partecipazione”. Il tavolo dovrebbe partire tra breve e in quella sede, quindi, verra’ discussa l’applicazione della riforma del mercato del lavoro anche al settore pubblico.
Intervento in vista
Anche sul versante del pubblico impiego l’articolo 18 suona tutte le corde impiegate nel dibattito generale sulla revisione dello Statuto dei lavoratori. Dopo una prima incertezza nel Governo, il tema dell`applicabilità della riforma negli uffici pubblici è stato rilanciato ieri dallo stesso ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, intervenuto per chiarire che il Governo «affronterà tutto», con lo scopo di «cercare la maggiore convergenza possibile fra pubblico e privato, compatibilmente anche con i vincoli costituzionali». Per capire i possibili effetti della riforma esaminata venerdìal Consiglio dei ministri occorre attendere i testi ufficiali, ma bisogna partire da un punto.
Il testo unico del pubblico impiego (articolo 51, comma 2 del Dlgs 165/2011) stabilisce senza mezzi termini che lo Statuto dei lavoratori «si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dalle loro dimensioni».
Una precisazione, quest`ultima, che nel caso dell`articolo 18 supera addirittura la distinzione presente nel settore privato fra imprese con più di 15 o meno di 16 dipendenti, e che dipende dalla geografia della Pa italiana divisa in quasi 5.700 Comuni sotto i 5mila abitanti a cui si affiancano le tante articolazioni territoriali con strutture di dimensioni modeste.
La norma è quella su cui poggia il rapporto di lavoro pubblico “privatizzato” ed esclude quindi le categorie «non contrattualizzate» (dai professori universitari ai prefetti.
In quest`ottica, confermata anche dal Dlgs 29/1993 che ha previsto l`applicazione generalizzata agli “statali” delle discipline del lavoro privato che non fossero state corrette nelle due tornate contrattuali successive, si comprende anche una possibile ragione del riferimento ai «vincoli costituzionali» evocato ieri dal ministro della Funzione pubblica. Se lo Statuto si applica anche al pubblico impiego, ovviamente lo stesso accade per le sue riscritture (lo stesso Dlgs 165/2011 cita le «successive modificazioni e integrazioni» della legge 300), a meno che si intervenga con una clausola di esclusione. Una deroga tout court, però, potrebbe sollevare più di un problema costituzionale dal punto di vista del «pari trattamento» fra diverse categorie di lavoratori.
Nasce da qui l`esigenza di mantenere fra i due mondi del lavoro discipline «convergenti», un tema destinato ben presto ad atterrare sul tavolo tecnico di confronto fra Governo e sindacati sulla contrattazione e sulle regole del lavoro pubblico che lo stesso Palazzo Vidoni ha appena avviato. Un tavolo, questo, dove dovrebbe trovare modalità applicative anche la forma di uscita per ragioni economiche introdotta nello stesso Testo unico dall`ultima legge di stabilità (articolo 16 della legge 183/2011). Questa regola, pensata come strumento di snellimento degli organici non più adeguati ai tempi, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione annuale della propria struttura individuando le eccedenze rispetto alle proprie «esigenze funzionali» o alla «situazione finanziaria».
Per chi viene coinvolto sono previsti due anni di mobilità all’80% dello stipendio e, in caso di mancata ricollocazione, la cessazione, senza che possa intervenire un giudice a ordinare la reintegra.
Gianni.trovati@ilsole24ore.com – 24 marzo 2011