E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 9 marzo la nuova ordinanza del ministero della Salute di divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati. Da quella data l’ordinanza è in vigore. Il provvedimento stabilisce le regole cui devono attenersi veterinari, Asl, Izs, proprietari degli animali, oltre alle modalità che devono seguire le ditte specializzate incaricate di eventuali bonifiche. La nuova ordinanza arriva dopo l’intensificarsi di episodi di avvelenamento di animali domestici. Le esche e i bocconi tossici, disseminati nell’ambiente, rappresentano peraltro un grave rischio anche per i bambini piccoli. Di seguito i principali contenuti dell’ordinanza ministeriale.
E’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. E’ vietato inoltre, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare l’episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, dovranno essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate.
Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.
Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne da’ immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Il medico veterinario invia all’Istituto zoo profilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell’animale anche la carcassa, al fine dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L’invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche’ di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende unita’ sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l’animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l’evento, al Servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all’Autorita’ giudiziaria.
Il sindaco, a seguito delle segnalazioni dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti. Il sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’ articolo 1, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato dall’avvelenamento nonche’ a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
E’ attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attività.
Il tavolo coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e’ composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall’Ordine provinciale dei medici veterinari.
a cura di C.Fo. – 12 marzo 2012 – riproduzione riservata