Sul Governo clinico c’è stato mercoledì, in Commissione Affari Sociali, un forte scontro. A scatenarlo due emendamenti presentati dal relatore Di Virgilio sulla libera professione dei medici e del personale non medico. Per il Pd è “Controriforma” . Giovedì è arrivato il via libero definitivo della Camera al decreto Milleproroghe che prevede la fine dell’intramoenia allargata a giugno 2012. Intanto era proseguita alla commissione Affari sociali della Camera la discussione sul Ddl sul governo clinico e il termine per i sub emendamenti è fissato per martedì 28 febbraio. Ma scoppiano le polemiche sulle prime proposte che avanzano i deputati, in particolare proprio sull’intramonia. Il relatore Domenico Di Virgilio del Pdl ha infatti presentato due articoli aggiuntivi (8-bis sui medici e 8-ter sul personale) al Ddl che ripropongono il testo di quelli cassati dalle Regioni sulla libera professione dei medici e del personale non medico.
La sostanza dell’articolo aggiuntivo sui medici è la deregulation dell’intramoenia con l’istituzionalizzazione dell’intramoenia allargata e la liberalizzazione dell’attività purché non confligga con gli interessi dell’azienda. Quello sul personale prevede la possibilità di esercitare la libera professione con tariffe concordate e senza oneri per l’azienda sanitaria. Il tutto gestito e amministrato dalle Regioni. La mossa di Di Virgilio ha spiazzato tutti alla ripresa dei lavori in commissione Affari Sociali sul disegno di legge Governo clinico. Di Virgilio, che è anche relatore del testo, ha infatti ritirato l’emendamento sulle assicurazioni obbligatorie “perchè – ha spiegato – se ne sta occupando in maniera più appropriata la commissione sanità del Senato” e presentato invece i due nuovi emendamenti aggiuntivi al testo. L’8 Bis (attività libero-professionale dei dirigenti e del ruolo sanitario del Ssn) e l’8 Ter (libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche). Di Virgilio a Quotidiano Sanità ha spiegato che il suo è un tentativo di “sanare definitivamente con una legge la libera professione dei medici e degli infermieri all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate” e questo lo ha fatto “ alla luce di quello che prevede il milleproroghe e secondo quanto affermato dal ministro Balduzzi sull’intramoenia”.
Gli emendamenti presentati di Di Virgilio non sono piaciuti al Pd. Margherita Miotto, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera ha infatti rilasciato attraverso un comunicato dichiarazioni di fuoco. «È molto grave il blitz del collega Di Virglio che stamani in commissione Affari sociali ha presentato emendamenti al provvedimento sul governo clinico che prevedono una vera e propria controriforma della sanità, quando attendiamo ancora l’entrata in vigore di quella approvata 13 anni fa. Dopo che il Parlamento, con l’accordo del governo, aveva fissato al primo luglio l’entrata in vigore della riforma del ’99, viene adesso tentato uno suo stravolgimento», ha dichiarato il capogruppo Pd.
«Tutto questo è grave nel metodo e nel merito – prosegue Miotto -. Il Ddl del governo clinico era sostanzialmente condiviso da tutti i gruppi parlamentari in commissione; ma gli emendamenti presentati oggi dal relatore, per quanto riguarda il Pd, mettono in discussione questo accordo. Nel merito invece, non condividiamo assolutamente questo ritorno al passato in cui c’è confusione tra attività pubblica e privata. Il primo luglio deve prendere avvio la regolazione dell’attività privata dei medici come previsto dalla riforma del ’99. Attualmente ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga, compresa la realizzazione degli spazi all’interno delle strutture della sanità pubblica per poter esercitare la libera professione; tutte le Regioni infatti, eccetto la Campania, hanno confermato di aver utilizzato i fondi stanziati a questo scopo. È gravissimo che vengano ancora coperti i conflitti di interesse tra l’attività istituzionale e quella privata. Se mettiamo insieme la bocciatura dei nostri emendamenti che prevedevano la nomina dei primari in base al merito e non alla tessera di partito con il colpo di mano di stamani, è chiaro a tutti che una parte del Parlamento non vuole rendere efficiente il Ssn ma, piuttosto, coprire gli interessi di categoria a scapito del servizio reso ai cittadini».
Se passeranno i due emendamenti, che saranno votati la prossima settimana, in pratica verra’ istituita per legge la possibilita’ di fare intramoenia negli studi privati (oggi lo si fa in deroga ad una legge di 12 anni fa e in attesa che il pubblico si attrezzi con le strutture adeguate), godendo anche dell’indennita’ di esclusivita’ con il pubblico e potendo fare carriera dentro il sistema sanitario nazionale. Il Pd si e’ gia’ schierato contro questi emendamenti. La Lega, in un incontro a porte chiuse che si e’ svolto oggi con il ministro Balduzzi, si associa. Idv e Udc invece no. “Per tredici anni e’ andata avanti questa cattiva pratica dell’intremoenia allargata- sottolinea dal Pd Miotto- ora c’e’ chi vuole renderla legge. Noi ci opporremo”
ARTICOLI AGGIUNTIVO DEL RELATORE Dopo l’articolo 8 aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis.
(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).
1. Le regioni disciplinano l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
b) l’esercizio dell’attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d’impiego, purché sia espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
c) l’attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale potrà essere svolta nelle strutture private convenzionate ed accreditate con le regioni solo per le branche di medicina specialistica non convenzionate;
d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l’attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata «intramuraria allargata»;
e) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell’attività libero-professionale in una delle forme di cui alle lettere c) e d);
f) il ruolo istituzionale del servizio svolto dall’azienda sanitaria locale od ospedaliera diretto ad assicurare l’accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta è salvaguardato secondo i princìpi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale;
2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell’attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell’attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali;
b) la tariffa professionale per l’attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d’intesa con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera;
c) l’esercizio dell’attività libero-professionale svolto all’esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l’azienda sanitaria locale od ospedaliera né in modo diretto né in modo indiretto. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
d) le regioni, anche avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera a); in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell’attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell’orario di lavoro dedicato all’attività istituzionale, nonché in quello dedicato all’attività libero-professionale, laddove svolta in regime di intramoenia ovvero di intramoenia allargata; le regioni, inoltre, verificano l’andamento delle liste di attesa nei servizi ove è autorizzato l’esercizio dell’attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;
e) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell’esercizio dell’attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell’attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;
f) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un’indennità di esclusività nella misura prevista dai contratti collettivi di settore; tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle aziende sanitarie locali o ospedaliere ad altre funzioni;
g) le modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera c) e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. I risultati conseguiti nell’esercizio dell’attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell’esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere e) ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell’AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.
Art. 8-ter.
(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).
1. Ai fini di un’efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell’orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.
2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell’attività libero-professionale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell’attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
b) la tariffa professionale per l’attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d’intesa con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera;
c) la libera professione intramuraria è gestita dall’azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;
d) l’esercizio dell’attività libero-professionale svolto all’esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l’azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell’azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più operatori sanitari non medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
e) le regioni, anche avvalendosi dell’AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni dell’attività libero-professionale per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera a).
3. I redditi derivanti dall’attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, al titolo aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari.
da quotidianosanita.it e sanita.ilsole24ore.com – 22 febbraio 2012