Medici in pensione a 67 anni (ma su richiesta si potrà rimanere fino a 70) e possibilità per le aziende sanitarie di auto-finanziarsi attraverso la raccolta fondi da parte di proprie Fondazioni no profit. Sono le ultime modifiche approvate oggi in commissione Affari sociali della Camera all’articolo 7 del Ddl sul Governo clinico. Oggi sono stati esaminati anche gli emendamenti relativi all’articolo 8 del testo, ma l’ultimo scoglio è arrivato con un nuovo articolo 8-bis che affronta il tema dell’assicurazione obbligatoria per i professionisti dipendenti. Non tutti in commissione concordano sull’opportunità di legare a questo provvedimento anche questa previsione e lo stesso ministro della Salute, Renato Balduzzi, che ha sempre mostrato la volontà di andare avanti sul governo clinico, avrebbe espresso perplessità nell’introdurre anche il capitolo assicurazioni.
In ogni caso è stato chiesto un approfondimento e nei prossimi giorni la commissione dovrà decidere se procedere con l’approfondimento o se stralciare l’argomento e arrivare alla conclusione. E’ stato inoltre introdotto un articolo aggiuntivo su “Collegio sindacale e pubblicità degli atti”.
Il relatore Domenico Di Virgilio (Pdl) nellarticolo, chiamato 8 bis prevede l’assicurazione obbligatoria per il personale medico, il personale sanitario e le aziende sanitarie.
Nelle intenzioni la proposta del relatore si propone essenzialmente di risolvere l’esplosione dei costi delle assicurazioni mediche, che si riflette sui costi a carico dell’utenza dei servizi professionali e sui costi generali del sistema sanitario. In particolare, l’articolo aggiuntivo proposto prevede che il ministro della Salute proponga modelli nazionali di polizza assicurativa del personale medico e del personale sanitario, tenendo conto di determinati criteri.
“Come relatore – spiega a Quotidiano Sanità, Di Viriglio – ho messo un emendamento sull’assicurazione dei medici delle aziende sanitarie, come giustamente dico io richiesto dal governo per la tutela dei diritti dei cittadini che si trovassero in difficoltà e degli operatori sanitari in modo da ritrovare una serenità dentro le strutture sanitarie. Nel rispetto dell’autonomia regionale abbiamo quindi deciso insieme come Commissione di aprire una serie di audizioni chiamando su questo le regioni, la Federazione dei medici, le organizzazioni sindacali più significative e le assicurazioni”.
Su questo punti le posizioni all’interno della Commissione sono diverse. Donata Lenzi (Pd) pur riconoscendo che esiste un problema relativo ai costi delle assicurazioni mediche, ritiene che la “soluzione non sia contenuta nell’articolo aggiuntivo predisposto dal relatore”. In particolare le sue perplessità sono relative all’espressione: “modelli nazionali di polizza assicurativa del personale medico”. Oltre a ciò la deputata del Pd teme che l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria possa “entrare in contrasto con la normativa sulle liberalizzazioni, in corso di approvazione presso il Senato”. Giovanni Mario Salvino Burtone anche lui del Pd ha fatto notare come “il tema dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità del professionista andrebbe più opportunamente trattato nell’ambito di un progetto di legge sul rischio clinico”.
Anche la Lega con Francesca Martini ha espresso perplessità sull’articolo aggiuntivo. In particolare l’ex sottosegretario ha fatto riferimento “alle spese che i pazienti sono costretti a sostenere al fine di provare l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento del medico e il danno subito”. E in più teme “che un eventuale contratto nazionale possa tradursi in un pregiudizio per le regioni che hanno ben gestito la sanità, in quanto vi è il rischio che esso vada a tamponare le situazioni di disavanzo presenti in altre regioni”.
Antonio Palagiano (Idv) ritiene che quello “dell’assicurazione obbligatoria del professionista sia un tema così rilevante da non potersi esaurire in poche battute”. E nell’affermare ciò ha richiamato alcuni dei numerosi profili problematici ad esso connessi.”dal lievitamento dei costi alle compagnie assicurative che non vogliono assicurare i medici, al malcostume per cui alcuni avvocati si accordano con i propri clienti nelle cause contro i medici, nel senso di assisterli gratuitamente, per poi pretendere una parte del risarcimento in caso di vittoria della causa”.
A questo punto presumibilmente l’approvazione definitiva del ddl con conseguente passaggio in Aula slitterà di qualche settimana proprio per dar modo alla Commissione di svolgere, come deciso, tutte le audizioni del caso.
Tra le ultime modifiche approvate, comunque, una proposta dell’Idv di permettere alle strutture sanitarie di costituire nel loro ambito delle Fondazioni no-profit per la raccolta di fondi «atti all’acquisizione di tecnologie sanitarie di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale». Bocciate le richieste, sempre dell’Idv, di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e psicofisici per i medici che vogliono restare in servizio fino a settant’anni e di non permettere ai professori universitari in pensione di continuare a svolgere attività di ricerca.
Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI
ART. 7.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiungere le seguenti: in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. 50.Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: di struttura complessa, aggiungere le seguenti: e i ricercatori universitari di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: e su valutazione del con le seguenti: sentito il.
7. 2.(Nuova formulazione) Barani.
(Approvato)
Ai comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
7. 5.Palagiano, Mura.
(Approvato)
ART. 8.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Assicurazione obbligatoria del professionista).
1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, il Ministro della salute, d’intesa con l’Associazione nazionale fra le imprese Assicuratrici (ANIA), le regioni e i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCeO), sentite le associazioni mediche e delle professioni sanitarie, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza Sanitaria nell’ambito del quale sono concordati in regime convenzionale, propone modelli nazionali di polizza assicurativa RCT del personale medico, del personale sanitario e delle aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
b) possibilità per le compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell’accertamento effettivo della responsabilità professionale;
c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità medica;
e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna specializzazione medica.
2. Per quanto riguarda l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso, le regioni possono delegare le aziende sanitarie a provvedere all’obbligo assicurativo di cui al comma 1 o provvedere con modalità differenti.
3. Le polizze per la responsabilità professionale attualmente in essere rimangono invariate sino alla loro naturale scadenza.
8. 04.(Nuova formulazione) Il Relatore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.
8. 1.Pedoto.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti no-profit, per la raccolta di fondi atti all’acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.
8. 2.Palagiano, Mura.
(Approvato)
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Collegio sindacale e pubblicità degli atti).
1. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull’andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.
8. 02.(Nuova formulazione) Miotto.
(Approvato)
leggi anche Governo clinico: nuovi criteri di valutazione dei dirigenti
Sanita.ilsole24ore.com – 17 febbraio 2012