Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute sulle indennità di abbattimento di bovini e bufalini, infetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica, e di ovini e caprini infetti da brucellosi per l’anno 2011. La misura massima dell’indennità di abbattimento da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66 (per i bufalini è € 452,18). La misura massima dell’indennità di abbattimento per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti é stabilita in € 786,19 (per i bufalini è € 828,67).
In entrambi i casi con decorrenza dal 1 gennaio 2011 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell’anno 2011. La misura é aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. Nelle tabelle allegate al decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
Il decreto indica anche le indennità per l’abbattimento da brucellosi degli ovini e dei caprini
il decreto – allegato tabelle pagina 48 – pagina 49
14 gennaio 2012 – riproduzione riservata