La Regione Veneto, con delibera numero 2215, ha approvato nella giunta di martedì 20 dicembre, il Disciplinare che certifica le procedure per l’accreditamento dei Provider regionali, i soggetti che erogano la formazione continua in medicina. Un adempimento obbligatorio previsto dagli Accordi Stato-Regioni e per certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati al Tavolo di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Nel 2010 la Regione aveva recepito gli accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009 che definiscono il nuovo regime e delineano nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua, definendo i requisiti minimi richiesti per l’accreditamento dei “Provider”.
Cioè quei soggetti che sono abilitati ad erogare formazione ai fini Ecm individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
La fase attuativa degli Accordi prevede il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi, ad un sistema di accreditamento dei Provider, e l’avvio di un sistema di valutazione della qualità della formazione erogata, attraverso organismi a questo deputati ed individuati a livello nazionale.
L’Accordo Stato-Regioni del 2009 prevede due distinti livelli di accreditamento dei Provider: uno nazionale, per i soggetti che erogano formazione nell’ambito territoriale di più Regioni, e uno regionale, per i soggetti che erogano formazione solo nell’ambito di una Regione.
Destinatari dell’accreditamento sono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e che intendono svolgere la propria azione nei diversi ambiti territoriali di riferimento.
La Regione Veneto, attraverso la Commissione regionale Ecm, ha predisposto il disciplinare attuativo delle linee di indirizzo nazionali, definendo i criteri e i requisiti per l’accreditamento dei propri Provider “Disciplinare e requisiti per l’accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto” (Allegato A) che si compone di tre distinti documenti: uno regolamentare, organizzato per articoli, uno tabellare, elencativo dei requisiti richiesti e della documentazione che deve essere prodotta dal Provider (A1) e uno di tipo tecnico, che riporta puntualmente le specifiche funzionali stabilite a livello nazionale, a cui i Provider devono attenersi per ottenere l’accreditamento (A2).
In fase di prima applicazione, la Regione riconosce l’accreditamento come Provider alle Aziende sanitarie e ospedaliere e all’Istituto oncologico veneto. Per questi soggetti la verifica dei requisiti avverrà con una procedura semplificata che prevede tra l’altro l’autocertificazione del legale rappresentante. Il modello di autocertificazione “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante” è riportato nell’allegato B.
A cura di C.Fo – 22 dicembre 2011 – riproduzione riservata