Non è legittimo l’accesso ai dati dell’anagrafe canina a fini promozionali. Il parere è stato emesso il 24 novembre scorso dal servizio Affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia, investito del problema dopo che un artigiano, intenzionato ad aprire una toelettatura per cani, aveva chiesto al comune di Udine i nominativi e gli indirizzi dei proprietari di cani residenti nel Comune per inviare un invito all’apertura del negozio. A sua volta il Comune aveva inoltrato il quesito alla Regione: la richiesta di accesso poteva essere accolta, avuto riguardo alla normativa vigente in materia di accesso e di privacy?
Il parere regionale fa ora presente che è il codice sulla privacy (196/2003) a disciplinare il trattamento dei dati in ambito pubblico in riscontro ad un’istanza di accesso ai sensi della legge 241/1990. La normativa per i dati comuni, come sono quelli contenuti nell’anagrafe canina, riconosce la prevalenza dell’accesso a condizione che lo stesso sia finalizzato alla cura o alla difesa di propri interessi giuridicamente rilevanti.
Quindi, continua il parere, appare legittima la consultazione della banca dati al fine di risalire, attraverso il codice del microchip e con l’intervento delle strutture competenti per la lettura, al proprietario dell’animale che dovesse ritrovarsi smarrito. L’anagrafe canina è stata istituita con l’intento, infatti di limitare il fenomeno del randagismo e permettere l’identificazione certa dell’animale. Così come sarà legittimo l’esercizio del diritto di accesso ai dati dell’anagrafe canina se motivato dalla cura o dalla difesa di un proprio interesse giuridico, ferma restando, in tale caso, la notifica al proprietario controinteressato.
«Per le stesse considerazioni, non appare, invece, legittimo – recita il parere – l’accesso ai dati dell’anagrafe canina motivato dall’intento di contattare i proprietari a fini promozionali, in quanto non riconducibile alla difesa e alla cura di un interesse giuridicamente rilevante che, sola, può far recedere il diritto alla riservatezza del terzo».
Leggi il testo del parere della Regione FVG
a cura di C.Fo. – 3 dicembre 2011