Le restrizioni imposte dalla manovra 2010 alla spesa per la formazione (comma 13, articolo 6 del Dl 78/2010) non si applicano alle spese relative alla formazione medica e continua. Queste le conclusioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti in un parere, depositato il 28 ottobre, che era stato richiesto dal presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia. Il governatore, nell’agosto scorso, aveva chiesto chiarimenti sulle modalità di applicazione agli enti del servizio sanitario nazionale della finanziaria dello scorso anno laddove dispone che per il 2011 la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l’attività esclusivamente di formazione non può superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009.
La Corte ritiene ora che le disposizioni dell’articolo 6 del Dl 78/2010 siano applicabili solo agli interventi formativi decisi e autorizzati discrezionalmente dalle amministrazioni interessate e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di determinate attività. I giudici ritengono che la formazione medica e continua (di cui agli articoli 16, 16 bis e ss del dlgs 502/1992) sia non solo normativamente prevista ma anche obbligatoria. La formazione Ecm riveste una grande importanza nel raggiungimento degli obiettivi di efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell’assistenza prestata dal Ssn, anche in ragione del contributo che la professionalità e l’aggiornamento del personale porta al soddisfacimento dei Livelli essenziali di assistenza, livelli che ogni Regione dovrà stabilire in relazione al proprio concorso al conseguimento degli obiettivi del Psn, Psr, Piano della Salute. Sulla stessa questione si erano già espresse le sezioni di controllo contabili di Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
Cristina Fortunati – 4 novembre 2011 – riproduzione riservata