In caso di accertata e permanente inidoneità psicofisica al servizio del dipendente l’amministrazione pubblica può risolvere il rapporto di lavoro. La procedura per la verifica dell’inidoneità, gli effetti e il trattamento giuridico ed economico della misura sono ora disciplinati dal D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 20 ottobre. Il provvedimento è stato emanato in attuazione della previsione legislativa di cui all’art. 55octies D.Lgs. 165/2001, introdotto con il decreto legislativo n. 150/2009, attuativo della riforma Brunetta in materia di ottimizzazione ed efficienza del personale.
Destinatari del nuovo regolamento sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.
Al personale in regime di diritto pubblico (magistrati, appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica ecc), si applica, invece, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
In via preliminare si opera nel provvedimento una distinzione concettuale fra l’inidoneità psicofisica permanente assoluta e quella permanente relativa, rappresentando la prima lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; la seconda, invece, è costituita dallo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.
È rimessa all’amministrazione o allo stesso dipendente interessato l’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità con una sostanziale differenza: mentre il dipendente può presentare la relativa istanza in un qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, l’amministrazione può avvia la procedura, sempre dopo il superamento del periodo di prova, solo nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.
Nella prima ipotesi, l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, accerta le condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Nelle restanti due ipotesi l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente. Se l’inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione lo comunica al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico), risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.
È altresì disciplinata la possibilità per l’amministrazione di adottare misure di sospensione cautelare del servizio. In particolare, l’art. 6 del regolamento prevede tale facoltà:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità.
In tali circostanze, l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e, nel contempo, avviare senza indugi la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente.
In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo, l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare, provvedendo per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. A tutela del diritto di difesa del dipendente, si prevede che, salvo situazioni di urgenza, la sospensione sia preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato; l’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
Diritto.it – 21 ottobre 2011