Il 29 settembre il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento dell’UE sulle informazioni alimentari, che stabilisce requisiti supplementari in tema di etichettatura per aiutare i consumatori a compiere scelte più sane e informate. Quali modifiche introdurrà questa norma? Allergeni. Rispetto alle norme attuali (in vigore dal 1990), il nuovo regolamento migliora i requisiti relativi alle informazioni per i consumatori sugli allergeni e su alcune sostanze che provocano intolleranza. Accanto all’obbligo, già esistente, di fornire tali informazioni per i prodotti alimentari preimballati, è stato imposto lo stesso requisito per i prodotti alimentari non preimballati.
Gli Stati membri sono autorizzati a prendere decisioni sul mezzo tramite il quale queste informazioni sui prodotti alimentari non preimballati devono essere comunicate ai consumatori, ma non sull’obbligo in sé, come avviene attualmente. Ciò significa che il requisito di informazione si applicherà anche ai prodotti alimentari venduti nei ristoranti e presso altri esercizi di ristorazione. I dati attuali mostrano che il 70% degli shock anafilattici si verifica quando si consumano pasti fuori casa.
Inoltre, sull’etichetta dei prodotti alimentari preimballati dovranno essere evidenziati gli allergeni.
Nanoingredienti e prodotti alimentari d’imitazione
La presenza di nanoingredienti in un prodotto alimentare dovrà essere indicata nell’elenco degli ingredienti.
Pratiche leali d’informazione
Le norme sulle pratiche leali d’informazione sono state rafforzate, includendo i cosiddetti “prodotti alimentari d’imitazione”, che sono prodotti che presentano l’aspetto di altri prodotti alimentari ma sono composti da materie prime diverse da quelle attese (per esempio, “formaggio” prodotto con oli vegetali).
Contenuto nutritivo
La cosiddetta dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari che dovranno essere presentate in etichetta. La dichiarazione riguarda valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. I valori dovranno essere espressi in 100g/100 ml e potranno inoltre essere espressi come percentuale dell’assunzione di riferimento (quantità giornaliera indicativa o GDA).
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria non si applicherà a taluni prodotti alimentari, quali quelli non trasformati, per esempio la carne fresca o le mele, e ai prodotti che non hanno un valore energetico elevato, come le spezie, il caffè, il tè, ecc.
Anche le bevande alcoliche saranno temporaneamente escluse da tale norma. Questa eccezione sarà riesaminata tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Inoltre, se l’imballaggio del prodotto alimentare è di dimensioni molto ridotte (meno di 25 cm2) la dichiarazione non è richiesta; tuttavia, il nome, gli allergeni, la quantità netta e la data entro la quale il prodotto va consumato devono sempre essere indicati sull’imballaggio, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Il nuovo regolamento contiene altresì norme sulla presentazione della dichiarazione nutrizionale, che deve comparire in un unico campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli operatori del settore alimentare possono scegliere di ripetere gli elementi più importanti della dichiarazione nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio.
Le informazioni nutrizionali obbligatorie devono essere presentate in formato tabulare, ove lo spazio lo consenta. In alternativa, la dichiarazione deve presentarsi in formato lineare. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive vanno espresse per 100 g o per 100 ml. Accanto a tali forme di espressione e formati, le informazioni nutrizionali possono essere riprodotte in forma grafica o utilizzando simboli.
Leggibilità
In passato, i consumatori si lamentavano della scarsa leggibilità delle informazioni fornite sulle etichette dei prodotti alimentari. Le nuove norme affrontano questo problema: le informazioni alimentari devono essere presentate in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, non nascoste da slogan e altre informazioni pubblicitarie, e in chiaro contrasto rispetto allo sfondo. Per quanto riguarda la questione specifica della leggibilità, il legislatore dell’UE ha concordato un corpo minimo per i caratteri utilizzati in etichetta.
Paese d’origine
Attualmente, l’indicazione del paese d’origine è obbligatoria per il manzo, il vitello e alcuni altri prodotti, quali il miele, la frutta o l’olio d’oliva. Il nuovo regolamento estende l’applicazione di tale norma alla carne di maiale, montone, capra e pollame.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ma i produttori avranno un periodo transitorio di tre anni per adeguarsi. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria dovrà essere applicata entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento.
5 ottobre 2011 – efsa