Il dirigente di un ufficio pubblico che non impedisce ad alcuni dipendenti di attestare falsamente la loro presenza in ufficio, addirittura favorendo tale comportamento, concorre nel reato – con condotta commissiva – di truffa aggravata. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 35344/11. Il caso. La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado, che condanna il direttore del settore relazioni esterne del Comune alla pena di 1 anno di reclusione e di 300 euro di multa per il reato di truffa aggravata. Al direttore è addebitato di aver consentito ad alcune dipendenti comunali di eludere il controllo computerizzato delle presenze, che avveniva tramite badge.
In pratica, le dipendenti attestavano falsamente la loro presenza in ufficio e l’imputato, in qualità di direttore, anziché sanzionarle, le incoraggiava ostentando atteggiamenti di favore.
Il condannato, nel ricorso per cassazione, osserva che l’introduzione di un controllo elettronico delle presenze, tramite l’impiego di un tesserino magnetico di identificazione personale, costituisce una contromisura adeguata contro l’assenteismo. Aggiunge che controllare l’effettiva presenza dei lavoratori non rientra tra le sue mansioni, ma è un compito spettante al responsabile del personale.
Il direttore, oltre a non impedire la fraudolenta attestazione delle presenze, ha favorito intenzionalmente tale comportamento, ponendo in essere un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi e disincentivando, tra l’altro, gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni. Tale condotta ha, secondo gli Ermellini, valenza agevolatrice nella commissione del reato. Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Lastampa.it – 7 ottobre 2007