L’ottavo e ultimo Dlgs che completa il cantiere del federalismo fiscale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011: è il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Dal 5 ottobre, data di entrata in vigore della norma, in caso di grave dissesto finanziario il governatore-commissario sarà rimosso «per responsabilità politica» e per 10 anni non sarà candidabile a tutte le cariche pubbliche elettive. La decadenza automatica scatterà anche, per accertate responsabilità, nei confronti di direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie e dei responsabili degli assessorati competenti.
E anche loro potranno essere interdetti da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni.
Stessa sorte per sindaci e presidenti di provincia condannati per dissesto già in primo grado dalla Corte dei conti. Ma anche gli stessi ministri potranno essere sfiduciati dalla Camera di appartenenza se non rispetteranno fabbisogni e costi standard, e forse anche loro potranno essere “giudicati” incompatibili a tutte le cariche pubbliche per dieci anni.
Il “licenziamento” scatterà in tre casi: se il governatore-commissario non redige o non applica il piano di rientro dal debito; se alla verifica annuale il piano non raggiunge gli obiettivi o addirittura peggiora la situazione; se per due anni di seguito vengono applicate le super addizionali Irpef e Irap per insuccesso dell’azione di risanamento. Se si verifica il «dissesto» la decadenza automatica scatterà anche per i direttori generali e, «previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto», anche per i direttori amministrativi e sanitari degli enti del Ssn. Oltre che del «dirigente responsabile dell’assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori di conti». Punizione, questa, a cui sarà aggiunta anche l’«interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni». Confermate anche le sanzioni per chi non avrà rispettato il patto di stabilità a partire dal 2010 con uno sconto: il taglio al fondo di riequilibrio sarà sempre misurato sull’entità dello sforamento degli obiettivi, ma non potrà in nessun caso superare il 5% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. Via libera, infine, al nuovo tentativo di risolvere il nodo dei pagamenti incagliati alle imprese fornitrici: sarà un tavolo tecnico fra Governo ed enti a dover trovare soluzioni spingendo sulle compensazioni del patto a livello regionale e sulla certificazione dei crediti.
Sul fronte dei premi previsti fondi in più alle Regioni che avranno registrato «un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno». Forme premiali saranno previste infine dal 2010 anche per le Regioni che istituiranno una centrale regionale per gli acquisti acquistano beni e servizi per volumi annuo non inferiori a quelli che saranno determinati per decreto. Ma anche a chi introdurrà misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio di ospedali e aziende ospedaliere nel rispetto dei Drg.
sanita.ilsole24ore.com – 21 settembre 2011