La busta paga del dipendente pubblico non può peggiorare nel passaggio di ruolo da una pa ad altra, perché questa riassunzione costituisce trasferimento d’impresa per il quale è salvaguardato il diritto dei lavoratori a conservare presso il nuovo datore di lavoro la posizione acquisita presso il vecchio datore di lavoro. Così, il bidello di un comune che, dopo un tot numero di anni, ottiene il passaggio nella scuola, conserva un salario non inferiore a quello già goduto presso l’ente locale. Lo stabilisce la corte di giustizia europea nella sentenza alla causa C108/2010 emessa ieri. La pronuncia annulla, di fatto, l’interpretazione autentica fornita dalla legge 266/05 (Finanziaria ’06) sul trattamento salariale dei dipendenti nel trasferimento.
La vicenda. La vicenda riguarda una dipendente di un comune trasferita anni fa nei ruoli del personale Ata dello Stato. Con il trasferimento, la lavoratrice è stata inquadrata in una fascia retributiva corrispondente a nove anni di anzianità, in misura inferiore rispetto ai 20 anni maturati presso l’ente locale da cui proveniva. In questo modo la lavoratrice ha sofferto una riduzione della sua retribuzione, per cui si è rivolta al Tribunale per ottenere il riconoscimento integrale dell’anzianità. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea con due richieste: 1) se l’ipotesi della lavoratrice sia assimilabile al «trasferimento di impresa»; 2) se ai fini del calcolo del salario dei lavoratori trasferiti il nuovo datore di lavoro (cessionario) deve tener conto dell’anzianità lavorativa maturata dai lavoratore presso il vecchio datore di lavoro (cedente).
La sentenza. In buona sostanza, il Tribunale ha chiesto di sapere se il «passaggio del dipendente da una pubblica amministrazione a un’altra» sia assimilabile all’ipotesi del trasferimento di impresa. Ipotesi per la quale (vigente nel settore privato) è previsto íl diritto del lavoratore a mantenere con il nuovo datore di lavoro (cessionario) la posizione acquisita presso il vecchio datore di lavoro (cedente) nonostante il lavoratore sia assoggettato; nella nuova impresa, al relativo ceni da questa applicato. La corte di giustizia sentenzia positivamente su entrambe le questioni. Secondo la corte Ue la riassunzione da parte di una pa del personale dipendente di un’altra pa costituisce un «trasferimento d’impresa» se detto personale è costituito dal complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale dello stato. Di conseguenza (la seconda risposta) ne deriva che in virtù del trasferimento, e dell’applicazione del nuovo contratto collettivo, il lavoratore non può soffi-ire una posizione (retributiva) meno favorevole rispetto a quella di cui godeva in precedenza Infine, la corte precisa che è compito del giudice nazionale esaminare se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento retributivo.
Italia Oggi 6 settembre 2011