Secondo la circolare numero 10 della Funzione Pubblica, diffusa il primo agosto, per le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sarà il dirigente a valutare, a sua discrezione, la sussistenza dei presupposti per l’invio della visita fiscale. Ma avrà l’obbligo di disporre la visita (fin dal primo giorno) se l’assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi. Il dirigente dovrà valutare la condotta del dipendente, prescindendo da considerazioni e sensazioni personalistiche e ponderando gli interessi dell’amministrazione, tenuto conto del costo a carico delle finanze pubbliche derivante dall’espletamento della visita del medico fiscale al domicilio del dipendente.
Gli statali che, durante il periodo di malattia, devono allontanarsi dal proprio domicilio, per non incorrere in sanzioni pecuniarie e nell’attivazione di un procedimento disciplinare, devono preventivamente avvertire l’ufficio di tale evenienza. Infine, dal 6 luglio, tutte le disposizioni relative ai presupposti per la visita fiscale, al regime delle reperibilità e alle modalità di giustificazione delle assenze, sono applicabili anche al personale di magistratura, pur tenendo conto dell’autonomia di cui sono dotati i singoli organi di autogoverno delle magistrature.
È quanto mette nero su bianco la Funzione pubblica, nel testo della circolare numero 10 diffusa il primo agosto, che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio del personale delle pubbliche amministrazioni, operate dall’articolo 16, commi 9 e 10 della manovra correttiva dei conti pubblici per il triennio 2011-2014 (il dl n.98/2011).
Visita fiscale. Rispetto al regime previgente, per effetto della nuova formulazione del comma 5 dell’articolo 55 septies del digs n.165/2001, dal 6 luglio scorso le p.a. non sono più tenute «obbligatoriamente» a richiedere la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza e anche per un solo giorno di malattia, ma si demanda alla discrezionalità del dirigente, la sussistenza dei presupposti per l’invio del medico fiscale. Il dirigente, infatti, dovrà valutare la condotta del dipendente, fondandosi esclusivamente «su elementi di carattere oggettivo» e non certamente su considerazioni o sensazioni che sono proprie della sfera personale. Inoltre, dovrà anche tenere conto degli oneri connessi al costo della visita fiscale, in particolare alla copertura finanziaria per tali fini (la norma mette sul piatto a tal fine 70 milioni di euro per ogni anno del triennio 2011-2014). Resta inteso, come precisa la disposizione, che l’obbligo di inviare il medico fiscale sussiste se il dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni non lavorativi. Un modo, questo, per porre un freno a quei «furbetti» che tentano così di allungare qualche «ponte» festivo.
La reperibilità. A breve, un decreto del ministro Brunetta renderà note le nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto, valgono quelle stabilite dal dm 18.12.2009. ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La circolare in esame, pertanto, rileva che la norma contenuta nella manovra riprende l’obbligo (sancito dal Ccnl ministeri), di informare preventivamente il datore di lavoro della momentanea assenza dal proprio domicilio. Sui motivi che legittimano l’assenza, sarà il dirigente a valutarne l’idoneità. Tuttavia, chi dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche o specialistiche, potrà farsi rilasciare apposita attestazione dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito l’accertamento. In tutti gli altri casi, si precisa che il dipendente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sì ai certificati del medico privato
Attenzione, infine. Per le assenze per malattia superiori a 10 giorni la “giustificazione” dovrà essere effettuata solo da un certificato rilasciato da una struttura pubblica o da un medico convenzionato al Ssn. Pertanto, conclude la circolare, se ci si assenta per terapie, visite, prestazioni diagnostiche, esami specialistici il relativo giustificativo può consistere anche in un’attestazione di una struttura privata
Applicazione al personale di diritto pubblico. Come sancito dal comma 10 dell’articolo 16 della manovra, la circolare in osservazione, «al fine di fugare dubbi interpretativi», rileva che a far data dal 6 luglio scorso, la normativa sui presupposti per la visita fiscale, sul regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell’assenza da domicilio, si applica anche al personale in regime di diritto pubblico, ovvero alla magistratura, al personale militare e a quello della carriera prefettizia. E ciò, «pur tenendo conto delle garanzie di autonomia dell’organico magistratuale, di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature».
ItaliaOggi e Il Sole 24 Ore – 2 agosto 2011