Via libera al riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato. Le nuove norme, approvate dal consiglio dei ministri lo scorso 9 giugno, entreranno in vigore dal prossimo 11 agosto a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale, la 173 del 27 luglio (dlgs n. 119 del 18 luglio 2011). Il riordino prevede interventi mirati per chiarire alcune questioni interpretative e applicative, prevenire gli abusi, combattere prassi fraudolente e adeguare la disciplina vigente agli interventi legislativi più recenti e alle pronunce della Corte Costituzionale. Diverse sono le novità previste dal provvedimento che dà attuazione all’articolo 23 della legge n. 183/2010 (il collegato lavoro).
Per quanto riguarda il congedo di maternità, nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successivamente a 180 giorni dalla gestazione, è prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa. A tal fine, è necessario tuttavia che un medico specialista (Ssn o in convenzione) e il medico competente (per la sicurezza lavoro) attestino che il rientro anticipato non arreca pregiudizio al suo stato di salute. In merito al congedo straordinario per assistenza a familiari portatori di handicap grave (la cui durata complessiva è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa) viene innanzitutto riscritta la platea dei soggetti legittimati a fruirne.
Ha diritto al congedo, prima di altri, il coniuge convivente del soggetto disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, ha diritto a fruirne il padre o la madre anche se adottivi. In caso decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche se adottivi, il diritto passa a uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, infine, il congedo spetta a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi. Altra novità è la previsione, allo scopo di consentire una reale assistenza, che il congedo possa essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza. Il digs n. 119/2001, ancora, disciplina il congedo straordinario per motivi di studio dei pubblici dipendente ammessi ai corsi di dottorato di ricerca; restringe la platea dei dipendenti con diritto a prestare assistenza nei confronti di più disabili (legge n 104/1992); prevede l’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza della persona assistita, qualora distante oltre 150 km.
Tratto da ItaliaOggi e Il Sole 24 Ore – 31 luglio 2011 – riproduzione riservata