L’Inpdap attraverso la nota operativa numero 27 diffusa venerdì scorso spiega le misure della manovra correttiva in materia di pensioni nel pubblico impiego. Subito il prelievo aggiuntivo sui maxi-assegni. E dal 2012 il freno alla rivalutazione automatica. La stretta sugli assegni frutto della legge 111/2011 si svilupperà su due fronti: il primo di applicazione immediata, l’altro con attuazione progressiva nel tempo e comunque a partire dal 2012. In pratica, la trattenuta del 5%, con scadenza 31 dicembre 2014, scatterà già dal prossimo 1° agosto solo per la parte eccedente delle pensioni che superano i 90mila euro lordi annui, fino a 150mila euro, e del 10% per la parte che sfora i 150mila euro.
La manovra introduce modifiche in materia previdenziale anche dal 2012: anche in questo caso sarà messo un freno alla rivalutazione automatica delle pensioni, fino a tutto il 2013, con importi superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps, pari a 2.342 euro: l’adeguamento scatterà solo per l’importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e comunque nella misura del 70%.
Nella circolare del l’Inpdap si riassumono anche le modifiche riguardanti i requisiti che i 3 milioni e mezzo di pubblici dipendenti dovranno avere a partire dal 1° gennaio 2013 per lasciare il servizio ed accedere alla pensione: per quella di vecchiaia sarà necessario compiere 65 anni e 3 mesi; per la pensione di anzianità serviranno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e avere accumulato almeno 36 anni di contributi. Potranno a ndare bene anche 62 anni e 3 mesi di età, più 35 anni di contribuzione: in ogni caso la quota da raggiungere per chi vorrà lasciare prima dei 65 anni dovrà essere sempre quella di 97 anni e 3 mesi complessivi.
Ilpersonale.it – 25 luglio 2011
Solidarietà al via da agosto
Se si è titolari di più pensioni il contributo di perequazione sarà proporzionale al “peso” dei trattamenti erogati. Lo spiega l’Inpdap nella nota n.27, pubblicata venerdì, che fa il punto sulle novità della manovra (decreto legge 98, convertito in legge 11/2011) in materia previdenziale. In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, spiega infatti l’istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, la trattenuta (5% della parte che eccede i 90mila euro lordi annui e fino a 150mila euro e del 10% per la parte eccedente 150mila euro) sarà effettuata sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps, «secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati». In pratica, sarà chiamato al contributo chiunque supererà, con il cumulo degli assegni, la soglia dei 90mila euro all’anno: l’entità del contributo sarà determinata in base alla quota eccedente la soglia nella somma degli assegni, e spalmata su ogni trattamento in misura proporzionale alla sua entità.
I dipendenti pubblici si vedranno applicato il contributo dalla rata di agosto della pensione. L’ente manderà agli interessati un cedolino, in cui segnalerà l’importo trattenuto.
La nota si occupa poi delle nuove finestre d’uscita per chi nel 2012 maturerà il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica: potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del requisito (i 12 mesi della finestra mobile, prevista dalla legge 122/2010, più lo slittamento di un altro mese). Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito dei 40 anni di contributi; chi matura il diritto dal 2014, infine, potrà uscire decorsi 15 mesi dal raggiungimento del requisito. Questo meccanismo, ricorda l’Inpdap, non si applica nei confronti del personale della scuola: in questo caso, infatti, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
Per quanto riguarda i requisiti per conseguire il diritto a pensione, la manovra ha previsto che l’adeguamento automatico del l’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat sia al 1° gennaio 2013. Il dato sulla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’istituto di statistica a partire dal 2011, e reso disponibile entro il 31 dicembre di quest’anno. Di conseguenza, ricorda l’Inpdap, dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici per ottenere il pensionamento di vecchiaia (65 anni) o la somma di età anagrafica e anzianità contributiva (61 anni e 36 di contribuzione; 62 anni e 35 di contributi) vengono aumentati di tre mesi (fonte: Ilsole24ore.com)
26 luglio 2011