Gli effetti del principio stabilito dalla Corte costituzionale e elaborato dalla giurisprudenza. Se la malattia è intervenuta prima dell’inizio della fruizione delle ferie, prosegue regolarmente la degenza fino a guarigione (quindi si verifica la mancata fruizione delle ferie, da godere in altro periodo). Se interviene durante le ferie, la malattia ne sospende il decorso della fruizione poiché è compromessa la possibilità del recupero delle energie psicofisiche (Corte costituzionale sentenza n. 616/1987). Durante la malattia si maturano le ferie. Le assenze di malattia, ai fini della maturazione delle ferie, sono parificate ai periodi di servizio (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 14020/2001). Ecco la casistica nel dettaglio.
Ferie sospese se ci si ammala. La malattia insorta durante le ferie, infatti, ne sospende il decorso, salvo che il datore di lavoro riesca a provare che l’infermità è compatibile con la finalità delle ferie. In tal caso in altre parole la malattia non pregiudica la fruizione del riposo come recupero di energie psicofisiche del lavoratore e, dunque, l’una (ferie) e l’altra (malattia) diventano compatibili. II principio stabilito dalla Corte costituzionale ed elaborato dalla giurisprudenza ha messo fine alla sventura degli sfortunati vacanzieri che, costretti a letto durante la villeggiatura, vedevano perdere i giorni di ferie per ritornare al lavoro più stanchi di prima.
Le ferie. La normativa sulle ferie è contenuta in primo luogo nella Costituzione che, all’articolo 36, discinlina questo periodo annuale come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori al fine del recupero delle energie psicofisiche. II codice civile ( articolo 2109) aggiunge che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; che l’epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore; che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo e con pieno diritto alla retribuzione.
Ferie e malattia. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie. E questo il risultato del principio enunciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 616/1987) in aderenza al quale l’Inps (circolare n. 11/1991) aveva stabilito idonee a interrompere le ferie le infermità di durata superiore a tre giorni, a patto di aver comportato necessità di ricovero oppure tempestivamente e adeguatamente notificate all’istituto e al datore di lavoro, nei modi e nei termini previsti ordinariamente per la malattia. La questione è stata poi affrontata in giurisprudenza sviluppando un contrasto risolto, infine, da una pronuncia delle sezioni unite (sentenza n. 1947/1998) che ha definitivamente individuato le linee da seguire. In primo luogo. è da ritenersi non assoluto, ma tollerante di alcune eccezioni, il principio dell’effetto sospensivo delle ferie in caso di malattia insorta durante il decorso. In particolare, per l’individuazione delle eccezioni va avuto riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di accertare l’incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell’essenziale funzione di riposo, cioè del recupero delle energie psico-fisiche e di ricreazione propria delle ferie. Dal punto di vista pratico (operativo), il lavoratore, il quale nel presupposto della incompatibilità della sopravvenuta malattia con le finalità delle ferie, intenda modificare il titolo della sua assenza da ferie a malattia, ha solo l’onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro. E tale comunicazione è idonea di per sé a determinare, dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro, la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro provi, per mezzo dei previsti controlli sanitari, l’infondatezza del presupposto e, quindi, l’inidoneità della malattia a impedire la prosecuzione del periodo feriale.
La visita fiscale. Il datore di lavoro che intenda verificare l’effettiva incompatibilità della malattia con le ferie pub ricorrere alla visita fiscale. In tal caso, deve precisare espressamente, all’atto della richiesta del controllo, che si tratta di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale si chiede di accertare le condizioni per l’interruzione delle ferie, a partire da una data da indicare e che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia (Inps, circolare n. 109/1999). Se la verifica non è possibile per fatto imputabile al lavoratore cade ogni possibilità di considerare la malattia come interruttiva delle ferie. Nel caso di controlli di ufficio, qualora il datore di lavoro riconosca (autonomamente o a seguito di specifica, diversa visita di controllo) l’effetto sospensivo in questione, le assenze rilevate sono sanzionabili soltanto per il periodo qualificabile ai fini previdenziali come malattia, e cioè per il periodo che si colloca dal momento in cui esplica efficacia l’effetto sospensivo delle ferie (giorno di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia).
L’accertamento sanitario. La particolare finalità del controllo è l’accertamento della compatibilità o meno della malattia con il riposo annuale. Pertanto, l’idoneità della malattia ad interrompere le ferie è valutata rapportandola al cosiddetto danno biologico, del quale la capacità lavorativa specifica è solo una estrinsecazione e che, da sola, non è sufficiente a definire la reale incidenza sulla facoltà di svolgere attività ricreativa. Lo stato d’incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre quindi è idoneo all’interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell’individuo, contestualmente, diventi causa di un parziale, ma sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle finalità delle ferie, cioè al ristoro e reintegro delle energie psicofisiche. A titolo semplificativo, l’Inps ha affermato che laddove è presente un’inabilità temporanea assoluta generica, come si pub verificare in seguito ad elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc., viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie; mentre nel caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico si possono riscontrare due possibilità: la prima quando la menomazione funzionale, ancorché importante per lo svolgimento del lavoro specifico, ha riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie e pertanto non risulta idonea a interromperle (come nei casi di cefalea, stress psicofisico, sindromi ansioso depressive reattive all’ambiente di lavoro e in genere quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico ricreative un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia); la seconda quando la stessa menomazione funzionale, producendo un sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche, influenza negativamente il godimento delle ferie e risulta pertanto idonea ad interromperle.
ItaliaOggi Sette – 25 luglio 2011