Documento di osservazioni dalla Conferenza delle Regioni del 7 luglio sulla bozza di testo unificato “Nuove norme in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”. La conferenza presieduta da Vasco Errani, pur condividendo la necessità, a distanza di 20 anni, di una revisione della 281/1991, fa notare che la bozza ricade nella materia “tutela della salute” che rientra nella legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, 2° comma, della Costituzione. «Nelle materie di legislazione concorrente – si legge nel documento – la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato».
Questo ultimo, nei limiti di determinazione dei “principi fondamentali”, deve lasciare alle Regioni la disciplina della materia, nel rispetto della Costituzione, e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Dopo questa premessa l’affondo: «Sembrerebbe invece che la proposta di legge statale, nella bozza di testo unificato, non si limiti a dettare i dovuti principi fondamentali, ma intervenga anche sulla disciplina della materia con norme di dettaglio, di natura quasi regolamentare, invadendo la competenza legislativa della Regione e, per taluni aspetti, anche quella normativa comunale (si veda in particolare artt. 3, 6 e 9). Nell’impianto normativo generale la sfera di autonomia regionale risulta, pertanto, fortemente compressa dall’incisivo e particolareggiato intervento normativo statale, che non lascia spazio alcuno alla legge regionale, nemmeno nell’individuazione delle competenze comunali, laddove all’articolo 12 disciplina, nel dettaglio, persino i singoli “Compiti dei Comuni”».
«Si ritiene inoltre opportuno – continua la nota – fare un’attenta riflessione su alcune criticità presenti nel documento proposto; si riportano di seguito quelle ritenute più rilevanti:
– definizione di ruoli, responsabilità e competenze. A tal proposito si evidenzia che nella bozza di testo unificato i Servizi Veterinari regionali non vengono inclusi nella definizione di “Servizio Veterinario pubblico” (art. 2, punto 1, lettera h);
– necessità di definizione precisa di quali aspetti rientrino nei livelli minimi assistenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale;
– copertura finanziaria con chiara definizione degli ambiti di possibile utilizzo dei fondi nazionali a disposizione;
– chiara definizione delle attività di controllo e di vigilanza;
– valutazione dei costi e delle risorse finanziarie, strumentali e di personale potenzialmente a carico della spesa pubblica per dare attuazione a quanto disposto».
Le Regioni si dicono infine a disposizione per un’eventuale analisi e proposta relativamente ai singoli aspetti tecnici affrontati dal documento in esame, qualora richiesto e ritenuto opportuno»
Il documento della Conferenza delle Regioni
12 luglio 2011 – cfo – riproduzione riservata