Il governo lavora a una sorta di codice unico della sicurezza alimentare. Un riordino della normativa vigente in fatto di alimenti e mangimi, che punta ad armonizzare le norme su produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e, perfino, somministrazione dei prodotti alimentari. Senza escludere la regolamentazione dei materiali e degli oggetti, destinati a venire a contatto con gli alimenti stessi. E senza dimenticare l’organizzazione del sistema nazionale di controllo e il coordinamento tra tutte le autorità competenti interessate. Il mezzo con cui verrà effettuato questo riordino è uno schema di dlgs che andrà all’esame preliminare del Cdm in tempi brevissimi.
L’argomento è stato affrontato in un articolo di ItaliaOggi del 9 giugno scorso. Il decreto non affronta il tema della produzione primaria degli alimenti per uso domestico privato. Cioè la produzione agricola fatta in casa e destinata all’autoconsumo. E tralascia anche le relative attività di preparazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.
Formalmente, va detto, lo schema di decreto serve a rendere coerente la normativa vigente in Italia, con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 1935/2004 e 882/2004. Praticamente, mette ordine nella galassia di competenze, oggi attribuite in merito allo svolgimento dei controlli. Indicando compiti e funzioni di ministero della salute, regioni e aziende sanitarie locali. E chiarendo, che «in caso di emergenze sanitarie» spetta in prima battuta ai sindaci gestire «il potere di adottare i provvedimenti d’urgenza ai fini di igiene e sicurezza alimentare». Poi «ai presidenti di giunta delle regioni e al ministro della salute nella loro funzione di Autorità sanitarie».
E i controlli ufficiali? Materialmente chi deve svolgerli? Il decreto parla chiaro: dipartimenti di prevenzione delle Asl; organi competenti delle regioni, in base ai rispettivi ordinamenti; ministero della salute, con tutte le sue articolazioni territoriali; Comando Carabinieri per la tutela della salute. Tutti questi organismi potranno controllare liberamente «ogni stabilimento o luogo, in cui sono presenti prodotti alimentari, a prescindere dalla loro origine e provenienza. E avranno libero accesso in scali portuali e aeroportuali, zone franche e doganali, depositi, macchinari, e mezzi di trasporto alimenti. Sotto verifica, poi, potrà finire in ogni momento la documentazione in possesso di ogni operatore del settore alimentare. Compresa quella relativa a formazione e aggiornamento del personale.
E, ovviamente, le autorità di controllo potranno procedere in ogni momento al prelievo di campioni di alimenti e materiali per l’effettuazione di analisi. Campionamento, che potrà essere effettuato, anche in assenza dell’imprenditore. Al termine delle verifiche, il provvedimento impone l’obbligo di denuncia. In sostanza, se l’autorità di controllo ufficiale riscontra un’ipotesi di reato contro la salute pubblica, «deve procedere immediatamente alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente».
Lo schema di dlgs, poi, affronta il tema dell’accreditamento dei laboratori sanitari, detta le modalità di sequestro e fissa dei paletti che gli operatori alimentari devono seguire. Tra questi, uno su tutti: l’obbligo di «predisporre ed aggiornare periodicamente le procedure per la rintracciabilità dei prodotti immessi in commercio» ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) 178/2002. E secondo istruzioni dettate in allegato allo stesso schema di dlgs. Agli operatori verrà, inoltre, fatto divieto di «offrire in vendita o propagandare a mezzo stampa, internet o in qualsiasi altro modo, prodotti alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri». Vietate anche «frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati», oppure «disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o indurre in errore gli acquirenti su natura, sostanza, qualità e proprietà nutritive degli alimenti». Specie quando vantano particolari azioni medicamentose. Le tariffe per la registrazione, il riconoscimento e lo svolgimento dei controlli ufficiali? Sono a carico dell’azienda alimentare.
LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
fonte: ItaliaOggi – riproduzione riservata – 17 giugno 2011