Il ministero degli Affari Regionali ha pubblicato il testo dell’intesa sul Riparto delle disponibilità finanziarie 2011 per il Servizio sanitario nazionale. L’accordo raggiunto riguarda come ripartire 104.380.906.387 euro. Ancora da definire la ripartizione dei saldi per la mobilità. Ecco il testo dell’intesa come riportato da Quotidianosanita.it. «Intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2011.
Rep. Atti n.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 20 aprile 2011:
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;
VISTO l’articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce le misure del concorso delle Regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
VISTO l’articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone, tra l’altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle D’Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell’articolo 34, Gomma 3, della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l’altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;
VISTO l’articolo 2, comma 67 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), “per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’ articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioní, nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”;
VISTO l’articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito che, “in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012”;
VISTO l’articolo 11, comma 12, del predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che, “in funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011”;
VISTO l’articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n_ 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell’anno 2011”;
VISTA la lettera in data 22 dicembre 2010, con la quale il Ministro della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;
VISTA la lettera in data 28 dicembre 2010 con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
VISTA la nota in data 22 gennaio 2011, diramata in data 28 gennaio 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso talune tabelle concernenti una serie di elementi informativi volti ad agevolare l’analisi della proposta di ripartizione tra le Regioni della risorse per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2011;
VISTA la nota in data 14 febbraio 2011, diramata in data 15 febbraio 2011, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto il differimento dell’incontro tecnico convocato per il giorno 17 febbraio 2011;
VISTA la nota in data 19 aprile 2011, diramata alle Regioni e Province autonome in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione della proposta di deliberazione CIPE in oggetto;
VISTA la lettera del 20 aprile 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla predetta nuova versione della proposta di cui trattasi, nel presupposto che il competente Ministero della salute assicuri che l’indicata somma di 10 milioni di euro per il finanziamento dell’indennità di abbattimento per gli animali infetti, in luogo degli ordinari 40 milioni di euro annui, sia sufficiente a coprire i relativi oneri previsti per l’anno 2011;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha fatto presente che, a seguito del raggiungimento di un accordo tra le Regioni e le Province autonome medesime, queste propongono di sostituire la colonna 6 della Tabella A allegata alla proposta di deliberazione CIPE in parola, relativa al fabbisogno complessivo per il finanziamento indistinto e finalizzato ante mobilità per l’anno 2011, con la colonna recante “Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni” contenuta in un documento consegnato in seduta, Allegato A, parte integrante del presente atto;
RILEVATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato, inoltre, che le Regioni e Province autonome medesime fanno riserva di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni relativamente alla Tabella C allegata alla più volte detta proposta di deliberazione CIPE, la quale evidenzia le compensazioni conseguenti alla mobilità sanitaria;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Ministro della salute, nel prendere atto della richiesta avanzata dalle Regioni e Province autonome di poter esaminare successivamente la menzionata Tabella C) – Riparto indistinto e finalizzato — post mobilità -, ha comunicato di ritenere accoglibile la proposta di rimodulazione della predetta colonna 6 della Tabella A come sopra formulata dalle Regioni e Province autonome;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
ESPRIME INTESA
nei termini di cui sopra, sulla proposta del Ministro della salute di determinazione del fabbisogno ante mobilità per l’anno 2011 ai fini del finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del finanziamento delle quote finalizzate, per un importo complessivo pari a euro 104.380.906.387, da ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni e Province autonome di cui alla colonna “Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni” contenuta nel documento menzionato in premessa, Allegato A, parte integrante del presente atto».
Quotidianosanita.it – 3 maggio 2011