Dopo uno stop di nove mesi (l’aula di Montecitorio aveva rinviato il testo in commissione Affari sociali il 10 giugno 2010), il dibattito sul testo unificato (10 i provvedimenti iniziali) sul governo clinico è ripartito ieri in commissione Affari sociali della Camera con la presentazione di una versione modificata rispetto a quella rinviata dall’aula, da parte del relatore Domenico Di Virgilio (Pdl). Le modifiche riguardano i primi otto articoli (su 12 complessivi) e si fermano al capitolo della libera professione dei dirigenti sanitari in cui si prevede l’istituzionalizzazione dell’intramoenia allargata, senza toccare successivamente nemmeno l’articolo con il quale nasce l’intramoenia per le professioni sanitarie non mediche (e la sua regolamentazione).
Nè quello sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie per garantire un uso «sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità».
La prima novità all’articolo 1 riguarda la previsione di coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie delle Regioni che dovranno anche promuovere forme e strumenti di «partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti».
Le altre modifiche al testo sono di semplificazione rispetto alla versione di nove mesi fa.
Tra le competenze del Collegio di direzione non c’è più la previsione di competenze nella definizione di linee guida per l’attività diagnostico-terapeutica e l’individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, ma restano competenze nella programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sociosanitaria e sanitaria, dell’atto aziendale, i programmi di ricerca e formazione, gli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e il piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.
Per quanto riguarda la nomina dei direttori generali, diventa «perentorio» e si fissa a 60 giorni il termine entro cui le aziende dovranno adottare i relativi provvedimenti, ma dagli adempimenti spariscono le misure di pubblicità dei curricula degli aspiranti manager, l’obbligo di pubblicazione sui siti delle aziende, compresa la conferma o meno del Dg nell’incarico.
Anche per quanto riguarda la nomina dei primari sparisce l’obbligo di pubblicazione sui siti della procedura, ma per il resto le previsioni restano quelle originarie.
I meccanismi di valutazione sono estesi invece a tutti i dirigenti medici e sanitari e non si limitano più solo a quelli con incarico di dirigente di struttura complessa o capo dipartimento.
Restano immutati anche gli articoli relativi ai dipartimenti e alla loro responsabilità (solo con alcune semplificazioni come la non previsione di un’intesa tra Collegio di direzione – che esprime il parere sulle scelte del capo dipartimento – e Comitato di dipartimento – che viene escluso) mentre l’ultima modifica è la previsione “secca” del pensionamento a 70 anni per tutti, dirigenti del Ssn e dell’Università, senza più “domande” dopo il 67esimo anno di età. Come d’altra parte è ormai già previsto anche dal collegato lavoro.
IN ANTEPRIMA IL NUOVO TESTO IN DISCUSSIONE ALLA AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA
17 marzo 2011 – sanita.ilsole24ore.com