Sull’applicabilità effettiva della nuova norma contenuta nel Milleproroghe erano stati avanzati dubbi negli ultimi giorni. Secondo alcune fonti la proroga sarebbe errata nei riferimenti e quindi praticamente inesistente. A queste argomentazioni hanno risposto i senatori del Pd Rita Ghedini ed Achille Passoni sostenendo invece che la modifica interviene direttamente sulle disposizioni della legge modificata dal ‘collegato lavoro’ ed è chiaramente riferita ai termini per l’impugnazione di tutti i contratti, anche di quelli a termine o di collaborazione.
«Aspettiamo conferme interpretative – commenta Roberto Poggiani, segretario del SIVeMP Veneto -. Il Governo ha dovuto comunque prendere atto della volontà parlamentare scaturita dalle sollecitazioni provenienti dalle diverse parti sociali, nonché delle prime pronunce della magistratura del lavoro che aveva sollevato questioni di costituzionalità sulla legge che fissava i termini dei ricorsi al 24 gennaio scorso (e comunque di 60 giorni dall’ultimo rapporto di lavoro) per rivendicare diritti pregressi. Lo slittamento dei termini darà l’opportunità ai veterinari convenzionati, come agli altri lavoratori, di valutare con maggiore calma e attenzione la loro posizione. E’ importante procrastinare l’entrata in vigore di una norma lesiva dei diritti dei veterinari convenzionati e che mette a rischio la loro aspettativa di stabilità lavorativa».
Il SIVeMP Veneto ricorda di aver recentemente istituito un servizio di consulenza legale per i propri iscritti convenzionati. Il servizio, da utilizzare in tutti i casi di difficile o dubbia interpretazione giuridico-legale, sarà assicurato da un legale di fiducia del sindacato, sempre previo parere del delegato alla convenzionata Francesco Canalia, da contattare al numero 3478945859.
Nota. Impugnazione dei licenziamenti: cosa prevede il collegato lavoro
Ma sulla legge ora “congelata” anche i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice del lavoro
La normativa del collegato lavoro (articolo 32 della legge 183) prevede che l’impugnazione del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Il termine per impugnare i licenziamenti era scaduto lo scorso 24 gennaio. E ora è stato prorogato fino a fine 2011.
a cura di Cristina Fortunati – r.p.
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27 febbraio 2011