Via libera definitivo alla legge salva “made in Italy” sull’obbligo di indicare la provenienza degli alimenti in etichetta. Il Ddl 2260 è legge dopo la votazione di oggi in Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa. Il provvedimento prevede l’obbligo di indicare la provenienza dei cibi sia per i prodotti trasformati che non, lungo tutta la filiera e quindi in ogni fase della produzione. È prevista anche l’indicazione di un’eventuale presenza di Ogm. Fino a oggi le etichette d’origine in Italia erano obbligatorie solo per uova, latte fresco, carne bovina, carne di pollo, passata di pomodoro, olio extra vergine di oliva e miele.
D’ora in poi l’obbligo sarà esteso a tutti gli alimenti. Bruxelles, però, potrebbe bocciare l’iniziativa italiana considerandola in contrasto con le norme comunitarie.
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Sicurezza alimentare: Camera approva ddl, norme più stringenti sull’etichettatura
Quotidianosanita.it – 18 gennaio 2011
La commissione Agricoltura della Camera ha varato definitivamente, in sede legislativa e all’unanimità, il ddl sull’etichettatura che rende obbligatoria l’indicazione del luogo di origine sui prodotti alimentari, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di ogm in qualunque fase della catena alimentare. Ecco il testo (le disposizioni definitive sono quelle posizionate nella colonna di destra con le modifiche apportate dalla commissione del Senato).
Lo aveva annunciato pochi giorni fa il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, in occasione di una riunione sull’allarme diossina proveniente dalla Germania, e le previsioni sono state rispettate: oggi la commissione Agricoltura della Camera ha approvato in via legislativa il ddl che stabilisce l’obbligo di riportare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di ogm in qualunque fase della catena alimentare per i prodotti alimentari trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati.
Il provvedimento, presentato dal ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Zaia, di concerto con il ministro dell’Ambiente Prestigiacomo, con il ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, e con il ministro per le Politiche europee Ronchi, e ruota intorno alla tutela dei prodotti made in Italy. Le norme più importanti introdotte dal provvedimento sono però quelle dell’articolo 4 in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Per chi trasgredisce, multe fino a 66mila euro.
“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione definitiva alla Camera delle nuove norme sull’etichettatura obbligatoria degli alimenti”, ha commentato il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, auspicando “la massima urgenza per la loro attuazione”. Le nuove norme, ha aggiunto il sottosegretario, sono “un contributo strategico al sistema della sicurezza alimentare del nostro Paese di competenza del Ministero della Salute. Il provvedimento mirato alla salvaguardia dei prodotti italiani sia in termini di qualità, che di certezza d’origine di tutta la filiera produttiva, risulterà determinante nell’obiettivo di tracciabilità e rintracciabilità di ogni prodotto, trasformato e non. L’allargamento a tutti gli alimenti, oltre a quelli già previsti nella normativa nazionale come uova, latte fresco, carne bovina e di pollo, passata di pomodoro, olio extra vergine di oliva e miele, determinerà un valore aggiunto insostituibile all’attività di controllo, ispettiva e repressiva portata avanti dal Ministero in collaborazione con i carabinieri del Nas, nonché al sistema di allerta rapido europeo”.E in riferimento al recente avvenuto dei prodotti tedeschi alla diossina, Martini ha concluso sottolineando che “il cittadino consumatore deve avere il sacrosanto diritto di conoscere sempre ed esattamente attraverso l’etichetta se materie prime o fasi di trasformazione abbiano potuto potenzialmente intervenire con un qualche effetto potenzialmente nocivo per la salute”.
Il Parlamento vara l’obbligo dell’origine per tutti i prodotti alimentari. Il provvedimento entrerà in vigore ma sarà inapplicabile
Ilfattoalimentare.it – 18 gennaio 2011
La Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in sede legislativa, ha appena varato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che prevede l’indicazione obbligatoria sulle etichette dei prodotti alimentari dell’origine geografica delle materie prime utilizzate nella preparazione. Il provvedimento è stato salutato con soddisfazione da alcune confederazioni agricole, che hanno portato a Montecitorio una salsiccia lunga 100 metri per festeggiare il “trionfo”. Ma quale trionfo?
Ilfattoalimentare.it è intervenuto più volte sul tema dell’indicazione di origine in etichetta con l’obiettivo di chiarire alcuni punti (vedi riferimenti in fondo all’articolo). Proviamo a riassumere la situazione evidenziando il grosso problema di questa nuova legge destinata ad essere bocciata dall’Europa e a restare inapplicata.
Le regole europee
La Repubblica italiana – così come gli altri 26 Stati membri dell’Unione europea – ha ceduto parte della propria sovranità all’Europa convinta di realizzare un “Mercato unico”, con regole armonizzate e valide per tutti in funzione della libera circolazione delle merci in uno spazio privo di frontiere (art. 34 TFUE).
La disciplina sulle etichette dei prodotti alimentari, sulla presentazione e sulla pubblicità è contenuta in una direttiva europea (dir. 2000/13/CE, già dir. 112/79/CEE) che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in modo pedissequo.
La direttiva prevede tra l’altro che l’indicazione dell’origine dei prodotti possa essere indicata volontariamente su tutti i prodotti, tranne quando l’omissione dell’ indicazione possa indurre in errore il consumatore. Per esempio nel caso di una mozzarella prodotta in Slovenia e venduta in Italia, poiché il consumatore italiano potrebbe attendersi che la mozzarella sia stato prodotta nel nostro Paese, dovrà essere indicato il luogo di produzione. Questa è la regola che si applica da oltre trenta anni in Europa.
La provenienza delle materie prime non è neppure citata dalla “direttiva etichettatura”, perché l’origine del prodotto – in virtù del Codice doganale comunitario (reg. CE n. 450/08) e degli impegni assunti nell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio – si identifica con il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale. Ciò non esclude peraltro il diritto di ciascun operatore di inserire in etichetta, su base volontaria, informazioni relative alla provenienza o alle caratteristiche delle materie prime, alla tracciabilità, etc.)
L’indicazione dell’origine del prodotto e/o delle materie prime é invece obbligatoria per alcune categorie come gli ortofrutticoli, le carni bovine, le uova, il miele, gli oli vergine ed extra-vergine di oliva, i prodotti ittici freschi, e gli alimenti “bio”.
La nuova legge italiana
La legge approvata oggi dal Parlamento italiano introduce all’articolo 4 l’obbligo di riportare sulle etichette di tutti i prodotti alimentari il “luogo di origine o di provenienza”, e si rinvia a successivi decreti interministeriali di attuazione i criteri e le modalità che ogni filiera produttiva dovrà seguire. Il testo dice :
“Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.”
La legge sarà ora inviato alla firma del Capo dello Stato per la promulgazione e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore 15 giorni dopo. In ogni caso l’obbligo di indicare l’origine scatterà solo quando verranno emanati i decreti di attuazione.
Il “piccolo inconveniente”
Questo modo di legiferare non è nuovo. Si tratta un vecchio copione già messo in scena con la legge 204/2004 (articolo 1-bis), quando il Parlamento italiano provò per la prima volta a introdurre l’obbligo di indicare l’origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari: già in quel caso la Commissione europea, rilevata l’incompatibilità della norma con l’aquis communitaire, diffidò la Repubblica italiana dall’applicarlo.
Rimane allora da chiedersi, perché gli esponenti di tutti i gruppi politici insistono nel portare avanti leggi che, come tutti ben sanno, non potranno venire applicate poiché in palese contrasto con le norme europee e internazionali? E perché poi esporre con tanto entusiasmo l’Italia al dileggio e ai costi di una procedura d’infrazione comunitaria?
Tra l’altro, il 20 gennaio 2010 il Governo italiano aveva già notificato a Bruxelles il progetto normativo all’origine di questa legge, scatenando le reazioni critiche di Germania, Austria, Spagna e Francia a cui l’Italia non è stata in grado di rispondere (come invece avrebbe dovuto fare, secondo la procedura stabilita nella dir. 98/34/CE). La Commissione europea aveva perciò intimato all’Italia di sospendere i lavori su questo disegno di legge, anche in considerazione del fatto che l’intera materia dell’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari è in corso di riforma a livello europeo. E dunque, prima di ipotizzare nuove normative nazionali o regionali, è indispensabile verificare i limiti che a tali normative saranno imposti anche dal nuovo regolamento, il quale tornerà nei prossimi mesi all’esame del Parlamento europeo .