La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza numero 24796 del 7 dicembre 2010 ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino marcatempo per un collega che non è ancora presente all’interno dell’azienda. Nello specifico il caso ha riguardato il dipendente di una ditta che aveva timbrato il cartellino di una collega che si trovava in quel momento nel parcheggio dello stabilimento. Il tribunale di primo grado aveva dichiarato tale licenziamento illegittimo. Di avviso contrario era stata la Corte di appello. Il lavoratore aveva perciò presentato ricorso in Cassazione. Per la Suprema Corte la condotta del dipendente è sicuramente idonea a “ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro tra le parti”.
In effetti, secondo i giudici, il comportamento del lavoratore dimostra senza ombra di dubbio la volontà di trarre in inganno il datore di lavoro e, pertanto, la sanzione del licenziamento risulta essere proporzionata alla gravità dei fatti che gli sono stati contestati.