Il Collegato lavoro modifica il calendario per l’impugnazione dei licenziamenti, introducendo un meccanismo con effetto “acceleratorio” sull’instaurazione del giudizio. La legge 183 del 2010, approvata il 19 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, meglio conosciuta come “Collegato lavoro”, prevede, tra le novità, alcune modifiche alla disciplina dell’impugnazione dei licenziamenti: materia regolata dall’articolo 6 della legge 604 del 1966, ora modificato nei primi due commi dall’articolo 32 del Collegato. La nuova versione prevede che l’impugnativa del licenziamento debba essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta dei motivi, ove non contestuale.
Inoltre, l’impugnazione del licenziamento diverrà inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il lavoratore non procederà al deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione o arbitrato.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia rifiutato il tentativo di conciliazione o l’arbitrato, ovvero non si sia raggiunto l’accordo necessario per l’espletamento, il ricorso davanti al Giudice del lavoro dovrà essere depositato, a pena di decadenza, nel successivo termine di 60 giorni. In definitiva, il legislatore ha previsto un meccanismo mediante il quale il ricorso alla tutela giudiziale o stragiudiziale risulterà cadenzato da una serie di termini, la cui inosservanza determinerà l’impossibilità di accedere alle tutele previste dalla legge in caso di licenziamento.
L’inserimento di un termine per l’instaurazione del giudizio e ai fini della risoluzione della controversia se da un lato mira a realizzare una implicita finalità deflattiva del contenzioso, dall’altro, comporta certamente la riduzione del rischio economico per le aziende che, rientranti nell’ambito di applicazione della tutela reale, saranno così meno esposte al rischio dell’inerzia da parte del lavoratore nella proposizione dell’azione, non potendo ritenersi più applicabile il termine prescrizionale di 5 anni
La previsione dei termini di impugnazione e dei termini di proposizione dell’azione individuati dall’articolo 6, come modificato dalla riforma, si applica «a tutti i casi di invalidità del licenziamento» (articolo 32, comma 2, del Collegato).
Il legislatore ha previsto che i nuovi termini decadenziali si applichino anche ad altre fattispecie, quali ad esempio, il recesso del committente nel contratto parasubordinato anche a progetto; il trasferimento del lavoratore; all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; alla cessione del contratto ex articolo 2112 Codice civile.
DOMANDE & RISPOSTE
Come avviene ora il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro e quale è la procedura per attivarlo?
Finora obbligatorio per chiunque intendesse agire in giudizio per questioni relative al rapporto di lavoro, con il Collegato lavoro, che è in vigore dal 24 novembre 2010, il tentativo di conciliazione diventa facoltativo (con un’unica eccezione e cioè quella prevista dall’articolo 80, comma 4 Dlgs 276/2003, che contempla l’ipotesi di contratto certificato presso le competenti sedi di certificazione).
Le controversie in materia di lavoro possono essere risolte con la procedura arbitrale?
Il Collegato lavoro fa salva la possibilità di scegliere tra il ricorso al giudice in funzione di giudice del lavoro e il ricorso al giudizio di un arbitro. Quest’ultima modalità si affianca così al ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Il ricorso delle parti alle clausole compromissorie può riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro?
La possibilità di pattuire clausole compromissorie è interamente rimessa agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata.
Quando può essere pattuita la clausola compromissoria?
La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta solo dopo la conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi; inoltre non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.
Sempre in merito, alle clausole compromissorie, nel caso in cui le parti sociali non dovessero intervenire cosa succederà?
In assenza degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi di lavoro, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il ministro del Lavoro convoca le organizzazioni sindacali per promuovere un accordo. In mancanza, lo stesso ministro vi provvederà in via sperimentale e sussidiaria, con proprio decreto.
ilsole24ore.com
6 dicembre 2010