L’applicazione dell’articolo 6 comma 12 della legge 122 del luglio 2010, che stabilisce il mancato rimborso chilometrico ai dipendenti per l’utilizzo dell’auto propria in servizio, anche dopo la circolare del 22 ottobre della Ragioneria generale dello Stato, continua ad essere motivo di dubbi interpretativi da parte delle amministrazioni. Sollecitata a fornire indirizzi, la Regione Veneto ha inviato una nota in questo senso, il 26 novembre scorso, a firma dal segretario regionale per la sanità, Domenico Mantoan, ai direttori generali di Ulss, Iov, IZSVe e Arpav. Sulla stessa questione la nota chiarificatrice del direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 20, Massimo Valsecchi, che individua le attività dello stesso Dipartimento per cui i dipendenti potranno utilizzare il mezzo proprio. Comprendendo tra esse le attività di ispezione, controllo e vigilanza ed atti ad esse correlati.
Nonché le attività di ispezione, controllo e vigilanza dei tecnici della prevenzione nelle fasce orarie di reperibilità diurna e notturna. Il direttore del Dipartimento esplicita concretamente alcuni casi di utilizzo consentito, tra cui ad esempio la partecipazione a incontri periodici per l’attività organizzativa di campionamento prevista dai piani regionali integrati dei controlli.