Tra gli adeguamenti nazionali al Regolamento (UE) 2019/6, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere elenca i farmaci la cui somministrazione è “riservata”. Un allegato allo schema di decreto legislativo sui medicinali veterinari, elenca i casi di somministrazione all’animale eseguibili eclusivamente dal Medico Veterinario.
Sulla scia del regolamento europeo, nell’ordinamento nazionale entra una puntualizzazione, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento che lascia alla potestà degli Stati Membri la facoltà di “decidere, in casi debitamente giustificati, che un medicinale veterinario sia somministrato soltanto da un veterinario”.
Su queste basi, il decreto nazionale elenca “le tipologie di medicinali che, in ragione degli speciali accorgimenti e delle specifiche competenze richieste nella loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono somministrati soltanto dal medico veterinario”.
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive;
b) anestetici locali iniettabili;
c) anestetici generali iniettabili e inalatori; (per questi medicinali anche approvvigionamento e detenzione sono consentiti esclusivamente al medico veterinario).
d) alfa-agonisti usati durante l’anestesia e la pre-anestesia;
e) anticoncezionali iniettabili;
f) antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili;
g) medicinali veterinari nei casi di uso intrarticolare;
h) emoderivati;
i) eutanasici; (approvvigionamento e detenzione sono consentiti esclusivamente al medico veterinario).
l) beta-agonisti.
Inoltre, rientrano nei medicinali veterinari somministrabili solo da professionista, quelli stabiliti agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, per i trattamenti terapeutici e zootecnici, in particolare per l’uso in deroga consentito di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali.
Fonte Anmvioggi