Il Ministero della Salute, Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari, ha fornito indicazioni ad un Centro di recupero animali selvatici di Novara che aveva chiesto quali comportamenti adottare in caso di soccorso dei cinghiali selvatici rinvenuti in difficoltà sul territorio. La Direzione ministeriale indirizza la nota di risposta anche alle Regioni pregandole di dare massima diffusione anche agli altri CRAS presenti sul loro territorio.
Il Minsalute ricorda che il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la PSA prevede il controllo diagnostico sul territorio italiano di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti suine, collegamento epidemiologico) al fine di individuare tempestivamente la presenza della malattia in un determinato territorio (early detection).
Quando si sospetta la presenza di PSA in un cinghiale vivo, e più in generale in tutti i casi di malattie infettive come indicato nel Dlgs 136/2022, si deve richiedere l’intervento del Servizio veterinario competente per territorio per confermare o meno il sospetto. Il veterinario ufficiale, sulla base della visita clinica e del contesto epidemiologico in cui è stato rinvenuto l’animale, valuterà se effettuare il campionamento sull’ animale in vita o se procedere prima con l’eutanasia al fine di evitare allo stesso inutili sofferenze.
Nei casi in cui sia possibile escludere chiaramente la PSA è ammesso l’intervento dei CRAS che, considerata la situazione epidemiologica italiana per la malattia in questione, deve comunque agire secondo il principio di massima precauzione, garantendo una adeguata quarantena e separazione del capo di nuova introduzione rispetto al resto del gruppo. Resta inteso che se durante la permanenza presso le strutture del Centro di recupero gli animali il medico veterinario del centro dovesse riscontrare negli animali sintomi della PSA deve essere immediatamente informato il Servizio veterinario competente per l’eventuale sospetto e l’immediata interruzione delle azioni di recupero e rilascio di animali.
Al fine di diminuire il rischio generale di diffusione di malattie contagiose si rappresenta, infine, che le competenze sulle attività di soccorso della fauna selvatica in difficoltà sono dettate da norme nazionali e regionali e ricadono sulle singole Regioni/Province autonome le quali, quindi, non dovrebbero raccogliere né liberare animali in altri territori. Allo stesso scopo i CRAS dovrebbero essere stabilimenti che ospitano solo animali di cui alla Legge n. 157/92.
11 agosto 2023