Al momento solo in Campania, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia, Lombardia e Veneto la pratica è vietata. Ora si aggiunge anche la provincia autonoma di Trento, permettendo però delle deroghe in casi speciali.
In Italia non esiste una legge nazionale che vieti di tenere legati i cani a catena, una pratica che è ancora utilizzata in diverse Regioni. Alcune di queste, però, per impedirlo hanno redatto provvedimenti vari, compresi quelli di tipo sanzionatorio, validi solo a livello locale, affinché venga cancellato tale maltrattamento.
E se al momento solo in Campania, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia, Lombardia e Veneto la pratica è vietata, adesso si aggiunge anche la provincia autonoma di Trento che ha modificato la Legge provinciale del 28 marzo 2012 n° 4 in materia di “Protezione degli ANIMALI d’affezione e prevenzione del randagismo”, introducendo il divieto di detenere cani alla catena e il pagamento di una multa dai 400 agli 800 euro per chi non si atterrà alla norma.
Non incorrerà nelle sanzioni, invece, chi legherà a catena un cane solo ed esclusivamente per motivazioni ben precise espresse nel testo della legge. La Giunta provinciale, infatti, ha individuato i criteri per le deroghe permesse alla custodia alla catena, o altro strumento di contenzione simile degli animali d’affezione, condividendoli con la Federazione provinciale allevatori e la Commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione nella quale è rappresentata anche la componente delle associazioni che operano a tutela degli animali sul territorio provinciale.
Le regole individuate, così, specificano che l’utilizzo della catena, in base alla legge 4/2012, sarà permessa «per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza». Tra le situazioni in cui gli strumenti di contenzione saranno autorizzati c’è, per esempio, quella dei cani da guardiania nei momenti in cui non svolgono l’attività di sorveglianza e in tutti i casi in cui sia necessario per assicurare l’incolumità di terzi, i cani da soccorso e in dotazione alle Forze dell’ordine in tutti i casi ritenuti necessari dal proprio conduttore e gli animali d’affezione in situazioni contingibili e urgenti per assicurare l’incolumità di terzi.