Sono 71 le nuove assunzioni previste per Agenas. Potenziati gli organici del personale sanitario della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Per il Ministero della Difesa si incrementa di 6 unità il contingente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica. Si modifica una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico dell’emergenza-urgenza. La misura viene estesa ad ogni categoria del personale medico convenzionato con il Ssn. IL TESTO
Dopo la fiducia alla Camera anche il Senato ha oggi approvato il decreto Pubblica Amministrazione. Il provvedimento ora è legge. Il testo prevede, tra le tante misure, diverse novità in tema di sanità. A partire dalle nuove assunzioni per l’Agenas e per il potenziamento degli organici sanitari del Ministero della Difesa, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
Verrà mantenuto il numero di pubblica utilità 1500. Si prevede poi l’istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. Viene modificata una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Si estende quindi l’ambito di applicazione della norma transitoria ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Infine, una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), pari a euro 276.242 per l’anno 2023 ed euro 552.483 annui a decorrere dal 2024, viene destinato al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. Di seguito più nel dettaglio le misure di interesse sanitario contenute nel decreto.
All’articolo 1 sono previste 71 nuove assunzioni per l’Agenzia nazionale per i servizi regionali (Agenas).
All’articolo 7 c’è un rafforzamento dell’organico della sanità militare. In particolare, si incrementa di sei unità il contingente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della Difesa era già autorizzato ad assumere. Sempre nell’ottica di potenziare le strutture della sanità
– 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti;
– 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti.
Si stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l’Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale. Allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell’emergenza pandemica dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d’età per la partecipazione al concorso.
L’articolo 9 interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con riferimento:
– all’attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
– alla valutazione dei progetti di ricerca.
Tra le competenze del Ministero dell’Università e Ricerca di aggiungonole seguenti nuove aree funzionali:
– supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica (articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) e dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie (articolo 10 del d.m. 19 febbraio 2009).
L’integrazione delle aree funzionali è da ricondurre all’istituzione, presso il medesimo Ministero dell’università e della cultura, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario – con compiti di supporto agli Osservatori di cui si è fatta menzione – e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.
L’articolo 11 dispone che, in attesa dell’affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene garantito dal Ministero della salute entro il termine del 31 dicembre 2023. Il
servizio, già affidato in outsourcing, deve pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime
di contabilità ordinaria. La norma inoltre quantifica e copre gli oneri derivanti che sono complessivamente stimati in 4.911.400 euro per i quali il MEF è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 14 prevede l’istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.
Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e, ferme restando le competenze dei predetti, quello di coordinare le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell’elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute.
Si dispone inoltre una rimodulazione dell’autorizzazione previsa dalla normativa vigente relativa a 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.
In tutto quindi 45 dirigenti di livello non generale, di cui: 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all’aliquota dei dirigenti
sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all’aliquota dei dirigenti non sanitari.
All’articolo 15 si prevede il potenziamento organici della Polizia di Stato che della Guardia di Finanza. Per il personale sanitario della Polizia di Stato: a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’incremento da 36 a 38 dei primi dirigenti medici e da 185 a 195 dei medici superiori e dei medici capo. Per la Guardia di Finanza si potenzia il Servizio sanitario del Corpo autorizzando per l’anno 2023 l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023.
All‘articolo 18, in attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni l’8 marzo 2023, si definiscono le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l’emergenza epidemiologica da Covid, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all’evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni. Si vincolano le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.
L’articolo 19, incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, la consistenza del “Fondo premialità e condizioni di lavoro”, con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Inoltre, Il comma 4-bis – inserito in sede referente – modifica una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Si estende l’ambito di applicazione della norma transitoria ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L’estensione riguarda dunque i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali (convenzionati).
L’articolo 23 è finalizzato a implementare gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell’ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali.
Infine, l’articolo 26, allo scopo di assicurare il potenziamento dell’attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa, destina una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), pari a euro 276.242 per l’anno 2023 ed euro 552.483 annui a decorrere dal 2024, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l’ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.
Giovanni Rodriquez
Quotidiano sanità