Approvate ieri dalla Conferenza delle Regioni le indicazioni elaborate dagli assessori alla Salute per una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale delle nuove misure per la stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale introdotte dalla legge Milleproroghe. LE LINEE GUIDA
Gli assessori alla Salute delle Regioni hanno elaborato un documento contenente le linee guida per un’applicazione omogenea delle stabilizzazioni per il personale del Ssn alla luce delle modifiche introdotte dal Milleproroghe. Il documento è stato poi approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni e aggiorna le indicazioni dello scorso luglio.
Il Milleproroghe differiva al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti, vale a dire i 18 mesi di servizio necessari per poter conseguire la stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) presso un ente del Servizio sanitario nazionale. Differiva inoltre dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine ultimo, decorrente dal 31 gennaio 2020, entro il quale dovevano essere maturati almeno 6 dei predetti 18mesi di servizio.
Il documento delle Regioni innanzitutto si spiega come le stabilizzazioni potranno essere operate o attraverso assunzione diretta, con riferimento al personale dei diversi profili professionali del Ssn, sia del comparto che della dirigenza, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del Ssn (diciotto mesi di servizio, di cui sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022); assunzione previo esperimento di prova selettiva, consistente in un una procedura concorsuale riservata, che può essere effettuata in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, come prima specificati (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del Ssn con rapporto di lavoro dipendente.
Viene poi esplicitata l’impossibilità di inquadramento del personale, “ad esito delle procedure di stabilizzazione, nei profili dell’area di elevata qualificazione di cui al Ccnl del Comparto sanità del 2 novembre 2022, in quanto il periodo di esperienza professionale di sei mesi, decorrente dal 31 gennaio 2020, non è maturabile oltre il 31 dicembre 2022, mentre l’accesso all’area in parola non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2023. Conseguentemente nel periodo considerato nessuno può essere stato assunto a tempo determinato nei profili professionali dell’area citata”.
Con riferimento invece alla stabilizzazione del personale dirigenziale, si specifica che “la stabilizzazione tramite assunzione diretta potrà essere operata, al ricorrere dei presupposti richiesti, per tutti i ruoli (e non quindi solo per i ruoli sanitario e socio-sanitario) qualora, nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie riferite a procedure concorsuali, l’esperienza professionale richiesta dal novellato articolo 1, comma 268, lett. b) della L 234/2021 sia stata maturata integralmente nei relativi profili dirigenziali”.
Invece per coloro che, con rapporto di lavoro autonomo, abbiano svolto attività ascrivibili ai profili dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale “non è ipotizzabile, oltre che l’assunzione nell’area di elevata qualificazione del comparto, neppure l’inquadramento nella dirigenza, in quanto tale personale, nell’ambito degli incarichi previsti dall’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, non può svolgere funzioni dirigenziali. Ne consegue che la stabilizzazione nella dirigenza potrà riguardare solo il personale sanitario, poiché i profili ad esso riconducibili (medico, veterinario, odontoiatra, biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista) non presuppongono necessariamente l’esercizio delle prerogative e dell’autonomia che caratterizzano la dirigenza ai sensi dello stesso D.Lgs. 165/2001. Peraltro, i profili del ruolo sanitario diversamente da quelli dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo non hanno un corrispondente profilo di inquadramento nel comparto, e pertanto la stabilizzazione prevista dall’articolo 4 comma 9-septiedecies, non può che avvenire nella dirigenza”.
Non è inoltre inquadrabile nella dirigenza “il personale, reclutato con rapporti di lavoro autonomo, delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e dell’assistente sociale (appartenente al ruolo sociosanitario), poiché tale dirigenza esercita necessariamente le funzioni di direzione e coordinamento relative alle attività della specifica area professionale e, diversamente dalla restante dirigenza del ruolo sanitario, ha corrispondenti profili di inquadramento nel comparto”.
Si ribadisce, inoltre, quanto rappresentato dal Documento del 27 luglio 2022 circa l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio presso gli enti del Ssn con contratti di somministrazione.
Allo stesso modo resta escluso dalla stabilizzazione il personale reclutato con contratti di formazione e lavoro, per la specificità delle relative procedure, che prevedono comunque, al loro termine, l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti coinvolti.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità