Finalmente è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe n. 198 del 29 dicembre 2022, dopo una sarabanda di emendamenti annunciati e, a volte, ritirati o bocciati. La legge di conversione è la n. 14 del 24 febbraio 2023, entrata in vigore il 28 febbraio. Come sempre accade per questa tipologia di provvedimenti di urgenza, le due Camere si sono scatenate a presentare integrazioni e nuove norme, non sempre attinenti alle tematiche originarie. Succede così da decenni e sembra che non si possa fare nulla per far cessare questa anomalia. Ma questa volta il Presidente della Repubblica ha richiamato a una maggiore coerenza e linearità della decretazione di urgenza e, soprattutto, della fase parlamentare della conversione in legge laddove vengono aggiunti commi e interi articoli del tutto estranei ai contenuti del decreto legge originario che, come è noto, deve rispondere ai criteri di “necessità e urgenza” prescritti dall’art. 76 della Costituzione.
Rispetto al testo del decreto legge in entrata al Parlamento che, tra le altre misure, prevedeva all’art. 4 – cioè la norma dedicata alle misure di proroga dei termini in materia di sanità – la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni che consentono alle Aziende e agli Enti del Ssn di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina abilitati all’esercizio della professione medica, e disposizioni in materia di formazione continua, il testo approvato definitivamente contiene numerose novità. Vediamole, soffermandoci in particolare su quelle che riguardano il personale.
Articolo 4 (Proroga termini in materia di salute)
Comma 1 (Riparto quota premiale)
Comma 1-bis (Quota premiale)
Commi 2 e 2-bis (Croce rosse italiana)
Comma 3 (Incarichi neolaureati medicina)
Con l’emendamento viene consentito anche per il 2023 agli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Le innovazioni ora introdotte consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l’anno 2023, estendendo la prorogabilità degli incarichi già conferiti fino al 31 dicembre 2023. Tale facoltà è subordinata al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.
Comma 3-bis (Proroga contratti specializzandi)
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d’attesa, una volta verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà possibile avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti in passato.
Comma 3-ter (Ampliamento albo direttori generali)
Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale è integrato entro il 30 aprile 2023. La disposizione non era presente nel decreto di dicembre e, ovviamente, ricade in pieno nelle considerazioni esternate dal Presidente della Repubblica. Tra l’altro, che senso ha richiamare in questa sede la straordinarietà dello stato di emergenza Covid quando proprio questo Governo ha oramai “normalizzato” la pandemia. Evidentemente per tutti gli altri aspetti la pandemia non esiste più ma per inserire qualcuno nell’elenco nazionale va sempre bene.
Comma 4 (Contratti di collaborazione Aifa)
Comma 5 (Obbligo formativo Ecm)
Viene modificata la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023. Si specifica che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.
Comma 6 (Proroga fino al 2024 dell’utilizzo della ricetta elettronica)
Comma 7 (Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura)
Comma 7-bis (Patto per la salute)
Comma 8 (Riparto fondi ricerca)
Comma 8-bis (Payback dispositivi medici)
Comma 8-ter (Allentamento vincoli di esclusività)
Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull’incompatibilità. Qualcuno ha visto in questo emendamento una sorta di anticipazione dell’estensione della libera professione agli infermieri e ai tecnici sanitari. Si tratta di alcune modifiche alla norma, scritta malissimo ai limiti dell’illeggibile, già approvata un anno fa con l’art. 3-quater della legge 165/2021
Comma 8-quater (Credito d’imposta ricerca)
Comma 9 (Finanziamento contratti Aifa)
Commi 9-bis e 9-ter (Piano oncologico nazionale)
Comma 9-quater (Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazione)
Comma 9-quinquies (Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn)
Comma 9-octies (Liste d’attesa)
In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, queste potranno rendere disponibili parte di quei 500 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate a 31 dicembre 2022. Per garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le Regioni, fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare ad integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. A tal fine le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.
Commi 9-decies e undecies (Proroga e interventi sugli organi Aifa)
Comma 9-duodecies e terdecies (interventi di competenza Inps)
Comma 9-quaterdecies (Regioni benchmark per gli anni 2021, 2022 e 2023)
Commi da 9-quinquiesdecies fino a 9-septiesdecies (Requisiti stabilizzazione personale)
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei Lea, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione prevista dalla legge di bilancio per il 2022, e’ stabilito al 31 dicembre 2024. I requisiti sono l’aver lavorato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Queste disposizioni si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo – ma non tecnico e professionale – reclutato dagli enti del Ssn, anche con contratti di lavoro flessibile. Quello che è veramente sconcertante è che da dieci anni il legislatore persegue il “superamento del precariato”, ma sembra quasi che più disposizioni si adottano e più il precariato cresce: forse è giunto il momento di fare qualcosa di serio.
Comma 9-octiesdecies (Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni)
È stata introdotta la possibilità fino al 31 dicembre 2026 per il personale medico convenzionato con il Ssn di essere trattenuto in servizio fino a 72 anni a richiesta dell’interessato in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Mentre non è stata accolta in Commissione la proposta di allungare l’età pensionabile anche ai medici e ai dirigenti sanitari dipendenti, proposta fortemente osteggiata praticamente da tutti
Articolo 4-bis (Nado Italia)
Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario)
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’assunzione con contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, degli specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria separata, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica (decreto Calabria). Tale facoltà è consentita alle Aziende ed Enti del Ssn, nonché alle strutture private accreditate, appartenenti alla rete formativa.
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività. Appare singolare quest’ultima previsione visto che la norma di riferisce anche agli Oss e non viene fatta alcuna precisazione in merito
Articolo 6 (Osteopati)
Con il comma 5 gi il DL 198 era stato disposto che: “All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: “da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 30 giugno 2023’”?.
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