Il caso della riapertura dei termini per l’inserimento nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttori generali di aziende della salute rappresenta una ulteriore occasione di come si concepiscano e scrivano male le leggi nel nostro Paese
Qui di seguito il testo del comma introdotto nel Milleproroghe (D.L. 198/2022) che interviene nella disciplina regolativa della compilazione dell’Elenco nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie
Art. 4, comma 3-ter. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande, di cui all’avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nell’elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Quando si dice che occorre imparare a dare priorità alla legalità, soprattutto ai principi fondamentali, si professa il vero.
Quando si dice che la regolazione è troppo influenzata da leggi provvedimento e ad personas è una corretta espressione della chiarezza popolare, ma anche della Consulta. L’introdotto comma 3-ter nell’art. 4 del Milleproroghe ne è un lampante esempio, atteso che interviene ad integrazione e modifica, per l’appunto, di un provvedimento amministrativo. Più esattamente, del DM Salute dell’11 marzo 2022, recante l’avviso pubblico per l’inserimento nell’elenco dei ripetuti direttori generali. Una opzione messa a punto, verosimilmente, per sottrarre la debolezza dell’assunto che, se fosse stato perfezionato con un omologo provvedimento amministrativo, avrebbe superato con difficoltà l’esame del Tar Lazio.
Quando si dice basta ad offrire lo spazio di scrittura di discipline legislative, nella patria del diritto, a burocrati inadatti al ruolo costituisce una verità assoluta.
Tre fenomeni frequenti specie nei soliti tour de force che assediano Parlamento e Regioni, rispettivamente, con Milleproroghe che diventano sempre più Omnibus strumentali a dettare rinvii e con fin troppo frequenti Omnibus regionali (cosi come quello statale in commento) strumentali a blindare i provvedimenti amministrativi “creativi” dalle fauci della giustizia amministrativa.
Milleproroghe e scivoloni giuridici
Quanto al Milleproroghe, è successa anche quest’anno la medesima cosa, prescindendo dalla dichiarazione della premier Meloni di erigere la legalità a bussola del suo governo. Con oltre 350 rinvii e regolazioni su misura è divenuto un Omnibus, ove si risolve ogni desiderata.
Quanto alla sanità, l’insediamento del comma 3-ter nell’art. 4 ci impone qualche riflessione critica, non di poco conto, pur apprezzando la ratio dell’emendamento se destinato, però, anche a fare giustizia dei degradati.
Il caso della riapertura dei termini per l’inserimento nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttori generali di aziende della salute rappresenta una ulteriore occasione di come si concepiscano e scrivano male le leggi nel nostro Paese.
Si è ritenuto, pertanto, pubblicare come incipit delle odierne considerazioni il testo approvato definitivamente che ha introdotto, con un apposito emendamento d’aula senatoriale, il comma 3-ter.
Il suo contenuto rappresenta la dimostrazione di quanto sia poco curata la legislazione che regola l’organizzazione sanitaria in termini di offerta reale, quella praticata dalle aziende sanitarie, territoriali e ospedaliere, direttamente in favore della collettività. La scelta dei manager, cui affidare la direzione generale delle stesse, è cosa ardua, tanto da esigere selezioni accurate, certamente da non affidare ad algoritmi ovvero ad applicazione di regole estemporanee e malfatte.
Il brutto anatroccolo
Il comma 3-ter rappresenta un pessimo esempio di lessico giuridico e di indeterminatezza concettuale. Tanti gli scivoloni lessicali, le inadeguatezze, le violazioni costituzionali, le irragionevolezze e gli eccessi di ricorso allo strumento legislativo
Le leggi meritano un linguaggio giuridico più pregevole (quello di una volta)
Si è fatto ricorso, nel redigerlo, persino a termini gergali assolutamente impropri e inadatti per redigere leggi, del tipo ampliamento della platea (di soggetti idonei) per indicare l’elenco nel quale le Regioni debbano individuare i manager ideali delle aziende sanitarie dei loro SSR. Un lessico che avrebbe scandalizzato non solo i puristi del diritto ma semplicemente anche chi è abituato a leggere e applicare le leggi.
Bando alle solite leggi provvedimento
Si è utilizzata – riferendosi alla riapertura dei termini di istanza (fissata al 15 marzo prossimo) per essere ammessi nell’anzidetto elenco – una terminologia impropria. Ovverosia che l’elenco medesimo possa essere integrato (che poi non è detto, atteso che l’ampliamento dell’elenco dipende esclusivamente dalle istanze ammesse). Un termine, questo, solitamente riferito alla facoltà attribuita ai già partecipanti a competizioni agonistiche di completare, ove mai, la propria documentazione probatoria dei requisiti posseduti all’atto della scadenza prefissata.
Al riguardo, la disposizione per come redatta dà adito a più di un dubbio. Ciò in quanto la riapertura del termine consente a soggetti in precedenza non interessati, ma in possesso dei requisiti abilitativi, di potere presentare l’apposita istanza, che sarà tuttavia soggetta a valutazione così come avvenuto con quelle precedenti di cui all’elenco pubblicato il 15 dicembre 2022. Ed è qui che si pone il problema, nel rispetto del principio del tempus regit actum, che i titoli in possesso dei neo-istanti saranno valutabili, nel loro curriculum formativo, sino a quelli maturati alla primitiva data di scadenza dell’originario termine individuato nell’avviso, ovverosia 20 aprile 2022, e non già quelli acquisiti successivamente. Se così non fosse, dovrebbe essere prevista la rivalutazione totale di tutti coloro i quali sono stati esclusi ovvero degradati all’esercizio del management nelle microregioni della Val d’Aosta e del Molise, pena la concretizzazione di una pericolosa, indecorosa e illegittima disparità di trattamento tra i primi e i secondi.
Una conclusione – quella della degradazione cui è giunta la commissione valutatrice sulla base del contenuto offerto dal redattore dell’anzidetto DM dell’11 marzo 2022 – che non rintraccia ospitalità alcuna nell’ordinamento legislativo. Ciò in quanto le disposizioni vigenti se – da una parte – impongono valutazioni differenziate sui servizi prestati, basati sulle esperienze manageriali maturate in regioni superiori o meno ai 500 mila abitanti, – dall’altra – prevedono esclusivamente la conseguita idoneità o meno, senza che il giudizio finale di merito sia arbitrariamente discriminato.
Confusione di ruoli e leggi ad personas
Si è fatto anche di più, formalizzando una “generosa” concessione di potere partecipare all’evento presentando apposita domanda anche coloro che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.
Una disposizione che francamente meraviglia e non poco, sia per lessico che per la facoltà attribuita ad una particolare minimale categoria di soggetti, tanto da configurare una legge ad personas. Ciò in quanto una siffatta attribuzione, di partecipare ad una selezione pubblica, è da ritenersi segnatamente scontata nell’ordinamento, tanto da non comprendersi il perché sia stata insediata nel precetto legislativo. Non è dato, infatti, rinvenire nell’ordinamento l’esistenza di qualche norma (incostituzionale) che impedisca a chicchessia l’esercizio di un siffatto diritto di produrre istanza di partecipazione ad una “competizione” pubblica, salvo poi non essere ammesso alle fasi successive.
A proposito, non è pertanto dato di sapere, stante una lettera davvero “malconcia”, cosa intendesse dire in proposito il legislatore della Milleproroghe.
Forse che i commissari e sub-commissari governativi, ex art. 120 della Costituzione, in tutto una ventina o poco più, siano da ritenersi nominabili direttamente “sulla spada” direttori generali di aziende sanitarie, prescindendo dal possesso dei requisiti previsti come obbligatori dalla apposita legge statale.
Forse che si siano erroneamente confusi i commissari e sub-commissari governativi con i commissari straordinari insediati temporaneamente nelle aziende sanitarie in attesa della nomina dei direttori generali. Se così occorrerebbe implementare il precetto, Consulta poi permettendo, approfittando dell’invito del presidente Mattarella, esplicitato per altri versi, che ha dichiarato sul Milleproroghe si «rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative (legislativamente) di Parlamento e Governo».
Forse, ancora, che si sia voluta consentire l’acquisizione oggi di esperienze non sufficienti a superare l’originario scrutinio scaduto il 20 aprile 2022.
Gli esclusi, un tema a parte
C’è un ulteriore punto di riflessione. In tanti, tra gli espulsi e i “degradati con disonore”, perché abilitati a fare i manager di aziende sanitarie valdostane e molisane, si chiedono cosa possano fare per tutelare i loro diritti compromessi contro gli intervenuti loro declassamenti, per quanto riguarda i secondi.
Le strade frequentabili a loro tutela sono due: agli esclusi per errata o incompletezza della domanda si offre l’opportunità di integrarla (qui il termine di integrazione ci sta tutto!) ripresentando l’istanza; per i degradati residua la chance, l’unica, di ricorrere singolarmente al giudice ordinario dal quale pretendere giustizia, anche in via cautelare (quasi impossibile da ottenere per carenza di danno grave e irreparabile). Un modo per eccepire, in via incidentale, l’incostituzionalità delle norme che hanno modificato nel 2021 l’originaria impalcatura del d.lgs. 171/2016, che hanno posto un ingiustificato discrimine tra esperienze manageriali maturate in regioni under 500mila e over 500mila abitanti.
Lasciare le cose così come stanno, sarà perenne violazione della Costituzione e perduranza della irragionevolezza. Quanto ai103 pretendenti degradati, da una “corte marziale” algoritmica e ignara dell’efficacia delle norme, avrebbero meritato una valutazione ragionata senza ghirigori alchemici. Poi, del resto, sarebbe stato compito delle Regioni ovvero dei commissari ad acta decidere a chi di loro affidare le aziende sanitarie dei rispettivi servizi sanitari regionali.
Ettore e Federico Jorio
Università della Calabria