Con una nota del 15 settembre a firma dei direttori generali Pier Davide Lecchini e Ugo della Marta e del Commissario alla Psa Vincenzo Caputo, il Ministero della Salute, a fronte della notifica di ulteriori focolai di PSA in allevamenti di suini domestici, ha confermato e prorogato fino al 15 ottobre le misure contenute nella nota prot. 22237 del 1° settembre, integrandola con ulteriori disposizioni per le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello.
Per quanto riguarda le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di protezione e zone di sorveglianza istituite ai sensi del regolamento (UE) 2020/687, incluse le misure previste in caso di accertate connessioni epidemiologiche rilevate in seguito alle conferme di focolaio, nonché le condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/594, la nota specifica le misure previste nelle diverse zone. Il Veneto, allo stato attuale, deve essere considerato “Regione indenne da PSA“, pertanto dovranno essere applicate le misure previste per i territori con queste caratteristiche.
Province in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico o casi nel selvatico
Negli allevamenti dei territori provinciali in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico o casi nel selvatico, le visite cliniche previste sulle partite di animali da movimentare sono da effettuarsi nei tempi previsti dalla nota del primo settembre, e devono comprendere:
– l’ispezione dello stato di salute generale degli animali per il rilievo di eventuali segni clinici di malattia
– un prelievo di sangue con EDTA per esame PCR sui soggetti disvitali o comunque affetti da patologie diverse dalle forme traumatiche.
In aggiunta alla visita, il Ministero e il Commissario alla PSA dispongono il test per PSA su milza dei 3 capi morti più di recente, per un controllo dell’andamento della mortalità. Ogni aumento di mortalità superiore alla media deve essere segnalato. Le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall’evento. Le Autorità raccomandano inoltre di effettuare una valutazione sanitaria anche delle eventuali unità epidemiologiche separate.
Rimanenti territori delle Regioni e Province Autonome in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico o casi nel selvatico
Negli allevamenti ricadenti in questi territori le movimentazioni da vita e da macello sono subordinate alla sola effettuazione della visita clinica degli animali da movimentare, ogni 72 ore e nei modi sopra descritti, inclusa la valutazione dei soggetti disvitali. Resta inteso che eventuali aumenti di mortalità dovranno essere immediatamente riportate al Servizio veterinario localmente competente che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA, e che in base all’art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall’evento. Le competenti Autorità regionali, sentito il Ministero della Salute, in base ad una valutazione del rischio, possono disporre ulteriori accertamenti tesi a monitorare lo stato sanitario degli allevamenti, compresi quelli non oggetto di movimentazione.
Regioni e Province Autonome indenni da PSA
Le movimentazioni da vita e da macello restano subordinate alla validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari localmente competenti. Inoltre, ai fini dell’incremento del livello di sorveglianza, i Servizi veterinari programmano su base mensile l’esecuzione di visite cliniche negli allevamenti suinicoli, inclusa una verifica sull’andamento della mortalità.
Tutto il territorio nazionale
In aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, nel caso in cui venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, il Ministero e il Commissario dispongono il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate. (vedi la nota di modifica sotto)
Fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24/08/2023, le Autorità raccomandano la valutazione della richiesta, da parte dei Veterinari aziendali, dell’esecuzione del test per PSA prima del ricorso a trattamenti antibiotici.
La registrazione in BDN delle informazioni inerenti alla morte degli animali “entro sette giorni dall’evento”, è una disposizione valida per tutto il territorio nazionale. Eventuali aumenti di mortalità superiori alla media dovranno essere immediatamente riportati al Servizio veterinario localmente competente, che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA.
NOTA MODIFICA MISURE DI CONTROLLO
17 settembre 2023 (ultimo aggiornamento 18 settembre 2023)