Il Ministero della Salute, in ottica export, chiede alle Regioni ed alle Province autonome di sospendere temporaneamente le certificazioni sanitarie presso gli stabilimenti che hanno introdotto, successivamente al 15 luglio 2023, carni o prodotti derivati da partite di animali dell’allevamento del focolaio, oppure da capi di allevamenti diversi ma che sono entrati in contatto in varie modalità con quelli provenienti dall’allevamento focolaio. Le partite di carni o di prodotti ricadenti nelle casistiche di cui sopra e già inviate ai Paesi Terzi devono essere immediatamente segnalate, al fine di sbloccare le procedure di sdoganamento.
A seguito della positività al virus della Peste Suina Africana (PSA) rilevata in provincia di Pavia, la Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ritiene indispensabile porre in essere immediatamente azioni finalizzate alla tutela del rispetto degli accordi sottoscritti con i Paesi Terzi in materia di export di carne suina e prodotti a base di carne suina,
adottando misure ispirate al principio di massima precauzione.
Pertanto, in una nota, chiede alle Regioni e alle Provincie autonome di sospendere temporaneamente le certificazioni sanitarie presso gli stabilimenti che hanno introdotto materia prima ricadente nelle seguenti casistiche successivamente alla data del 15 luglio 2023:
- carni e/o prodotti derivati da partite di animali dell’allevamento 190PV004;
- carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al
- precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall’allevamento 190PV004
- presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;
- carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di sosta,
- nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti
- dall’allevamento 190PV004.
- carni e/o prodotti entrati in contatto con quelli di cui ai precedenti punti durante qualsiasi
- movimentazione
L’eventuale identificazione di partite di prodotto ricadenti nelle suddette casistiche già inviate verso
Paesi Terzi deve essere immediatamente segnalata alla stessa DGISAN disponendo laddove
possibile l’immediato blocco delle procedure di sdoganamento nelle more di una valutazione caso
per caso per l’attuazione di successive azioni.
Sono derogabili, fatte salve le richieste di attestazioni sanitarie contenute nei certificati concordati dall’Italia con il Paese terzo, le seguenti casistiche:
- prodotti sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l’autorità competente locale abbia evidenza che i processi produttivi (strutturali e gestionali) garantiscono la totale segregazione delle partite oggetto di certificazione rispetto alle materie prime possibilmente infette introdotte nello stabilimento.