Le multe “latte” devono essere ricalcolate. Lo stabilisce un emendamento approvato dal Senato in sede di conversione in legge del decreto legge “salva infrazioni”. Il ricalcolo del prelievo supplementare seguirà due procedure diverse: una per chi ha vinto un ricorso e una per chi ha ricorsi ancora pendenti.
Il Senato della Repubblica, in sede di conversione in legge del d.l. 69/2023, noto anche come “d.l. salva infrazioni,” ha introdotto un nuovo emendamento all’articolo 10. Questa disposizione riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (c.d. multe latte), al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea emesse il 27 giugno 2019 (causa C-348/2018), l’11 settembre 2019 (causa C-46/2018) e il 13 gennaio 2022 (causa C-377/2019), che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell’Unione europea.
Rideterminazione del prelievo supplementare
Il ricalcolo delle “multe latte” prevede due diversi criteri:
- un metodo sarà previsto per coloro che hanno vinto un ricorso e che, dunque, sono stati destinatari di una sentenza definitiva di annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
- l’altro è, invece, previsto per coloro che hanno ricorsi pendenti contro i provvedimenti di imputazione del prelievo.
Per tutti gli altri soggetti non è previsto ricalcolo alcuno.
I legittimati beneficeranno dell’operazione di rideterminazione delle sanzioni in base a quanto stabilito dalle sopracitate sentenze della Corte di Giustizia europea.
Nel nuovo emendamento si stabilisce inoltre che sarà l’agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ad eseguire le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell’imputazione di prelievo supplementare disponendone il ricalcolo.
Criteri di ricalcolo per chi ha vinto il ricorso
Per i produttori che hanno ottenuto una sentenza definitiva di annullamento dell’imputazione di prelievo supplementare, il ricalcolo è effettuato sulla base dei dati nazionali di produzione contenuti nella tabella allegata al decreto. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:
1) Dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, la riduzione del prelievo dovuto avviene con una riduzione lineare proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.
2) Dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, vengono applicati nuovi criteri di riduzione, sostituendo quelli precedenti. Questi criteri sono suddivisi in due sotto-periodi:
2.1.) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006:
I. Riduzione tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto.
II. Riduzione tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, come definito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, registrate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali.
III. Riduzione tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, come definito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali.
IV. Riduzione tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non supera il quantitativo stesso.
2.2.) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009:
I. Riduzione tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto.
II. Riduzione tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, come definito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali.
III. Riduzione tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, come definito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali.
IV. Riduzione tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5% o a 15 000 kg, se quest’ultimo valore è quello più basso.
V. Riduzione tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50% della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.
Se le riduzioni sopra descritte non esauriscono le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con una riduzione lineare proporzionale al quantitativo di riferimento individuale.
Criteri di ricalcolo per chi ha ricorsi ancora pendenti
Per i produttori che hanno ancora ricorsi pendenti, il ricalcolo viene eseguito sempre seguendo i due criteri precedentemente descritti. Tuttavia, i produttori che hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo (escludendo altri ricorsi) possono accedere al ricalcolo degli importi se aderiscono alla possibilità di rateizzazione.
Procedure di rateizzazione e ricalcolo
Coloro che desiderano accedere al ricalcolo degli importi devono presentare un’istanza ad Agea entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
L’istanza deve contenere l’indicazione dell’Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso, oltre alla dichiarazione che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6 dell’articolo 10-bis.
Se l’istanza di ricalcolo viene accettata da Agea e il produttore non comunica entro 30 giorni di non volerne profittare e di voler proseguire il contenzioso, il ricalcolo viene considerato accettato. In tal caso, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate.
Se l’istanza viene respinta, il produttore può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti nell’ambito del procedimento già pendente.
Considerazioni finali
L’emendamento all’articolo 10 del “d.l. salva infrazioni” rappresenta un’importante misura di armonizzazione alla disciplina del diritto dell’Unione europea, e mira a risolvere le controversie riguardanti l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, conformandosi alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea. L’uso di due diversi criteri di ricalcolo, uno per chi ha vinto il ricorso e l’altro per chi ha ancora ricorsi pendenti, inoltre, mira a fornire una soluzione equa per i produttori coinvolti. La possibilità di rateizzare le somme ricalcolate offre un’opportunità di rientro agevolato per coloro che hanno subito l’applicazione indebita del prelievo.
Per consultare il provvedimento integrale di conversione del d.l. salva infrazioni clicca qui