Pubblicato in Gazzetta l’11 luglio scorso, il Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione ha introdotto importanti modifiche all’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Queste modifiche riguardano principalmente le disposizioni concernenti le autorizzazioni delle sostanze utilizzate nei materiali plastici e l’aggiunta di nuove sostanze.
La Commissione europea, prendendo in considerazione il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha deciso di apportare modifiche all’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 al fine di garantire la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori.
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato oggetto di alcune modifiche specifiche. In particolare, le lettere a), d), e), h) e i) del secondo comma di tale articolo sono state modificate per includere ulteriori requisiti relativi all’uso di materiali e oggetti di materia plastica che entrano in contatto con prodotti alimentari. Ciò mira a garantire che le sostanze utilizzate siano sicure e non rappresentino un rischio per la salute dei consumatori.
Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1935/2004 sono stati modificati per consentire l‘aggiunta di nuove sostanze nell’allegato I. Questa modifica riflette la necessità di tenere il passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici nel settore dei materiali plastici destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
La Commissione europea, pertanto, ha adottato il presente regolamento, non solo al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori, ma anche al fine di armonizzare la normativa europea in materia.
Queste modifiche avranno un impatto significativo sull’industria alimentare e sui produttori di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sarà necessario conformarsi a tali modifiche e adattarsi alle nuove disposizioni entro i termini stabiliti nel regolamento. A tal proposito l’art. 2 del nuovo regolamento individua disposizioni transitorie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al punto 1 è stabilito che: “gli oggetti e i materiali di plastica conformi al regolamento n. 10/2011, che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025 possono rimanere nel mercato fino ad esaurimento scorte.”
È dunque pacifico sostenere che la Commissione Europea continuerà ad armonizzare la normativa europea in materia, all’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore, al fine di garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari soddisfino i più elevati standard di sicurezza alimentare.
Consulta qui il Regolamento (UE) 2023/1442.