Per incentivare gli allevatori a migliorare il benessere degli animali anche tramite la riduzione degli antibiotici in allevamento, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, ha emanato tramite decreto (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 30-05-2023), delle variazioni relative ai pagamenti diretti e alla disciplina che regola le domande di aiuto per lo sviluppo rurale. Per l’esattezza. il nuovo testo normativo contiene una modifica del decreto 23 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto 9 marzo 2023, recante: «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».
Vediamo nel dettaglio
L’articolo 4 del nuovo Decreto, intervenendo sull’articolo 17 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2022, prevede che il pagamento venga concesso per ciascuna tipologia allevata e che si articoli su due livelli ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. Il primo livello è quello della riduzione dell’antimicrobico resistenza. E, in questo caso, l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Il secondo livello, invece, è quello dell’adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento. In questa seconda evenienza, l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo.
L’articolo 7 del nuovo Decreto, modifica invece, l’art 23, comma 6 del medesimo decreto del 23 dicembre 2022, che ora reciterà: “Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell’anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm“.Viene pertanto ribadita la necessità di adesione a ClassyFarm, assente nella versione precedente.
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