di Stefano Simonetti, Il Sole 24 ore sanità. Proseguiamo l’analisi del decreto legge 34/2023, come convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023, pubblicata sulla GU 124 del 29 maggio ed entrata in vigore il giorno seguente.
Qui il link alla prima parte dell’articolo pubblicato il 29 giugno 2023.
Art. 14 = interventi sui contratti degli specializzandi
Con questo articolo vengono apportate modifiche al lunghissimo comma 548-bis della legge 145/2018, aggiunto dall’art. 12, comma 2, della legge 60/2019, il cosiddetto “decreto Calabria”. In pratica, i contratti a tempo determinato non sono più limitati nel tempo. La norma continua ad avere carattere congiunturale mentre si dovrebbe consolidare in modo sistemico per tutti i medici specializzandi – ma anche per gli infermieri – la stipula di un contratto di formazione lavoro, come vado ripetendo da anni. Le tre lettere di cui si compone il comma 1 dell’art. 14 sono modificazioni della norma originaria. Ecco perché si parla di terzo periodo, ottavo periodo ecc.: sono i periodi del comma 548-bis. In sede di conversione è stata aggiunta la lettera b-bis) al comma 1, relativa al termine di adozione degli accordi con le Università che devono essere adottati entro 90 giorni ma, in questo caso, non dall’entrata in vigore del decreto, bensì dalla richiesta dei soggetti interessati citati nel primo periodo, cioè “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche’ le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa”. La norma nel prosieguo disciplina l’ipotesi – tutt’altro che improbabile – della mancanza di tali accordi.
Art. 15 = esercizio temporaneo di attività per qualifiche conseguite all’estero
Le norme transitorie adottate in pieno stato di emergenza vengono prorogate a tutto il 2025. Anche qui si deve attendere un atto di normazione secondaria ma qui non si tratta di un decreto attuativo perché in questo caso è un intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’adozione è prevista sempre “entro 90 giorni” che non decorrono dall’entrata in vigore del decreto 34 (come si prevede nel comma 4 dell’art. 10) ma “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Inoltre, in virtù di un emendamento, devono essere adottati da parte delle Regioni i relativi provvedimenti attuativi e tale ulteriore passaggio ha fatto sparire il termine di “non oltre sei mesi”. Alla luce del comma 3, nel frattempo, si applicano le disposizioni congiunturali del 2020 e 2021. Nel primo comma, per via di due emendamenti correttivi, si integrano le disposizioni in modo a dire poco inatteso: come si poteva dubitare che nella dizione strutture “pubbliche o private o private accreditate” rientrassero “quelle del Terzo settore” ? Analogamente, non era sufficientemente chiaro che nelle parole “professione sanitaria” fosse ovviamente ricompresa la professione medica ?
Art. 15-bis e 15-ter = grave carenza di operatori di interesse sanitario e norme concorsuali per gli odontoiatri
Si tratta di due disposizioni del tutto nuove introdotte in conversione e difficili da commentare – e da comprenderne la necessità e l’urgenza – ma evidentemente i problemi dei massofisioterapisti e degli odontoiatri sono stati ritenuti prioritari e indifferibili. In particolare, che “le attività di medicina estetica non invasiva” rientrino nei “casi straordinari di necessità e urgenza” prescritti dall’art. 77 della Costituzione lascia davvero allibiti. L’elenco speciale ad esaurimento cui si riferisce il nuovo comma 4-ter dell’art. 4 della legge 42/1999 è quello istituito dall’art. 1, comma 537, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) per salvare migliaia di operatori (all’epoca si parlava di 30.000 soggetti) che non avevano i titoli per essere iscritti nei nuovi ordini professionali istituiti dalla legge 3/2018, la cosiddetta “legge Lorenzin”.
Art. 16 = contrasto alle violenze
Abbastanza singolare questo intervento perché non si parla più di procedibilità d’ufficio – come tante volte annunciato –, visto che esisteva già, ma si agisce sull’entità della sanzione. Dalla rubrica modificata si evince che ora le lesioni non devono più essere “gravi o gravissime”. Con la sostituzione del comma 2, di fatto, le pene sono state diminuite, anche se questo paradosso deriva dalla eliminazione delle parole “gravi o gravissime”. Nient’altro: allora per le percosse, le aggressioni verbali, gli insulti subiti sul posto di lavoro, i sanitari sono trattati come comuni cittadini ?
La norma, per i commi 1 e 2, resta ancorata all’inconsistenza del testo originario, mentre nel nuovo comma 1-bis si attua un effetto annuncio di evidente propaganda ma di utilità pratica tutta da dimostrare. Innanzitutto, l’istituzione di posti fissi di PS nei Pronto soccorso era assolutamente fattibile anche prima, considerando, tra l’altro, che la norma dice “possono essere costituiti”. Infatti Il 19 gennaio scorso era stata diramata la notizia che i ministri dell’Interno e della Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci avevano dichiarato che il piano annunciato nei giorni precedenti era effettivamente partito a Roma. In base a quel piano, sono stati istituiti presidi fissi di polizia fino alle ore 20 in 16 ospedali di Roma e provincia. Allora cosa ha aggiunto concretamente questo art. 16, visto che l’ordinanza del questore è discrezionale e che i posti fissi di PS non sono finanziati ? Inoltre già l’art. 7 della legge 113/2020 aveva previsto la stipula di protocolli con le forze di polizia; magari sarebbe interessante verificare quanti ne sono stati attuati, come funzionano e con quale copertura oraria. Ma la cosa più singolare è che queste postazioni di polizia si possono attivare “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, come a dire che per mettere un migliaio di poliziotti nelle strutture di Pronto soccorso si devono evidentemente sguarnire le volanti, la polizia stradale e, perché no, gli uffici passaporti laddove è notorio che i tempi di attesa sono ormai di mesi.
Per chiudere la disamina delle norme del “decreto bollette” è doveroso fare una precisazione. Gli articoli commentati intervengono tutti, con alcune minime eccezioni, su situazioni e criticità che risalgono alla notte dei tempi. Quello che voglio dire è che la carenza di sanitari, le criticità dei Pronto soccorso, la libera professione del comparto, le violenze contro il personale sono tutte problematiche che non possono assolutamente essere addebitate all’attuale Governo perché, come detto, costituiscono patologie del sistema radicate da anni e, rispetto alle quali, tutti i Governi precedenti non hanno fatto quasi nulla. Quello che invece va detto è che questo Esecutivo prosegue nella tradizione di non affrontare nulla in modo strutturale e sistemico e riesce solo ad adottare provvedimenti tampone e di pura congiuntura che, non solo non risolvono le criticità in via definitiva, ma in qualche caso – quello della libera professione del comparto, ad esempio – rischiano di peggiorare la situazione.